Cassazione Penale, Ordinanza n. 18749/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva ritenuto integrato il reato di rapina e determinato la pena in misura ritenuta corretta, resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, investe una sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato la responsabilità per rapina. Con il primo motivo si deduceva la mancata riqualificazione del fatto dalla rapina all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, sostenendo che la condotta fosse finalizzata a riottenere un bene in precedenza sottratto. La Corte di cassazione rileva però che il motivo riproduce in modo pedissequo le censure già formulate in appello e già respinte, senza confrontarsi con la motivazione impugnata, che aveva valorizzato la presenza sia dell'elemento oggettivo sia di quello soggettivo della rapina: l'agente sapeva che la res sottratta prima non era nel possesso della vittima del pestaggio, ma di altri, sicché l'azione violenta diretta a impossessarsi del borsello non era sorretta da un preteso intento di recupero della cosa. Con il secondo motivo si contestava la misura della pena, ritenuta troppo severa; la Corte osserva che la pena era stata applicata nel minimo edittale, con la massima diminuzione per le circostanze attenuanti generiche, e che la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito se congruamente motivata ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.
Norme richiamate
Richiamato come norma incriminatrice della rapina; la Corte ribadisce che nel caso concreto risultavano integrati sia l'elemento oggettivo sia quello soggettivo del reato.
Invocato dal ricorrente per la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone; la censura è stata ritenuta inammissibile e infondata alla luce della motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato per affermare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito se esercitata secondo i criteri legali.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p. come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a riprodurre le censure già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, perché tale censura è priva di specificità.
- La riqualificazione di una condotta da rapina a esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede che la violenza sia realmente funzionale alla tutela o al recupero di un diritto proprio; se la motivazione accerta la consapevolezza dell'assenza del bene presso la vittima e l'intento di impossessamento mediante violenza, la qualificazione come rapina resta ferma.
- La contestazione della misura della pena è normalmente inammissibile in cassazione quando tende a sovrapporre una diversa valutazione di merito alla discrezionalità del giudice, specie se la pena è stata determinata nel minimo edittale e con il massimo delle attenuanti generiche.
- La determinazione della pena, compresi aumenti e diminuzioni per circostanze e fissazione della pena base, è espressione di discrezionalità del giudice di merito e, se motivata in aderenza agli artt. 132 e 133 c.p., non è censurabile in cassazione come mera questione di merito.
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