Cassazione Penale, Ordinanza n. 09369/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la censura sull'erronea qualificazione giuridica del fatto fosse meramente enunciata e priva di contenuto concreto, dunque non riconducibile a un errore manifesto immediatamente desumibile dal capo d'imputazione e dalla sentenza di patteggiamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza del GIP che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p. Deduceva violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che i fatti indicati al capo b) non dovessero costituire una autonoma contestazione di reato, ma integrassero una circostanza aggravante del capo a). Chiedeva l'annullamento della sentenza. La Corte ha rilevato che, dopo la riforma del 2017, il ricorso contro il patteggiamento è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; nel caso concreto la doglianza era però solo apparente e generica, perché non indicava elementi di fatto che rendessero manifestamente errata la qualificazione giuridica compiuta in sentenza, richiedendo invece valutazioni fattuali e probatorie non consentite in sede di legittimità.
Norme richiamate
artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso il patteggiamento.
cause che possono dichiararsi senza formalità
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità nei casi evidenti.
art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103
introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p. e la nuova disciplina del ricorso contro il patteggiamento.
art. 1, comma 51, legge 23 giugno 2017, n. 103
successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa
individua l'ambito temporale di applicazione della nuova disciplina.
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen
regola la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo quando l'errore sia manifesto e immediatamente percepibile dal testo della contestazione e della decisione.
- Non è ammissibile una censura che si limiti ad affermare in modo generico l'erroneità della qualificazione, senza indicare quali elementi fattuali renderebbero necessario un diverso inquadramento giuridico.
- Sono precluse in sede di legittimità le doglianze che, sotto la veste dell'erronea qualificazione giuridica, richiedano valutazioni in fatto o probatorie non desumibili con immediatezza dal capo d'imputazione.
- La disciplina introdotta dalla riforma del 2017 ha voluto circoscrivere il sindacato di legittimità sulle sentenze di patteggiamento ai soli vizi tassativamente indicati, escludendo contestazioni strumentali o meramente assertive.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che emerga assenza di colpa nella causa dell'inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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