Cassazione Penale, Sentenza n. 33066/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Buselli Marzia per mancanza della condizione di procedibilita' in relazione al reato ascritto ex art. 646 c.p. Il Procuratore sosteneva che il reato fosse procedibile d'ufficio per la presenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 7 c.p. e, in subordine, che prima della declaratoria di improcedibilita' sarebbe stato necessario informare la persona offesa della possibilita' di esercitare il diritto di querela.
La decisione
Il ricorso e' stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il capo d'imputazione non riportasse la menzione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 7 c.p., e non poteva essere ritenuta implicitamente contestata, anche alla luce dell'entita' non particolarmente elevata degli importi. Inoltre, dagli atti risultava che la persona legittimata a sporgere querela era a conoscenza dei fatti e non aveva esercitato il diritto, con riferimento espresso alla dichiarazione di inazione protratta del soggetto legittimato. Per questi motivi la decisione di non procedere e' stata confermata e il ricorso del Procuratore e' stato rigettato.
Norme richiamate
Norma che definisce il reato ascritto all'imputata; il giudice ha valutato la questione della procedibilita' rispetto a questo capo d'imputazione
art. 61, comma 1, n. 7 cod. pen.
Circostanza aggravante che, se espressamente contestata, puo' incidere sulla procedibilita' del reato rendendolo procedibile d'ufficio; la Corte ha ritenuto che tale aggravante non fosse stata menzionata nel capo d'imputazione e non potesse essere presumibilmente contestata
condizione di procedibilita' (querela)
Principio per cui alcuni reati procedono solo previa querela della persona offesa; la Corte ha accertato che la persona legittimata era a conoscenza dei fatti ma non ha esercitato il diritto di querela, giustificando la declaratoria di non doversi procedere
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
Norma procedurale richiamata in relazione alla forma di svolgimento del procedimento di impugnazione; richiamata quale riferimento formale al procedimento
Massime di principio
- La qualificazione di un reato come procedibile d'ufficio per effetto di una circostanza aggravante richiede che tale aggravante sia espressamente indicata nel capo d'imputazione; non puo' essere desunta implicitamente se non vi sono chiari elementi fattuali
- Se l'entita' del danno e' modesta, e' meno probabile che una circostanza aggravante sia ritenuta implicitamente contestata dal giudice
- La mancata attivita' da parte della persona legittimata a sporgere querela, pur essendo a conoscenza del fatto, puo' giustificare la declaratoria di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilita'
- Il pubblico ministero che intenda sostenere la procedibilita' d'ufficio deve assicurarsi di formulare il capo d'imputazione includendo espressamente le circostanze aggravanti rilevanti e documentare gli elementi che ne giustificano l'applicazione
- Prima di chiedere declaratorie di improcedibilita' basate su inazione della persona offesa, e' opportuno verificare e documentare la piena conoscenza dei fatti da parte del soggetto legittimato e la durata della sua inerzia
- In caso di dubbi sulla procedibilita', la documentazione processuale deve rendere chiaro chi sia il soggetto legittimato alla querela e quali atti o comunicazioni siano intercorsi, per evitare che omissioni formali incidano sulla prosecuzione del procedimento
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