Cassazione Civile, Ordinanza n. 16898/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
La controversia nasce da un precedente accertamento tecnico preventivo relativo a danni da infiltrazioni provenienti dal tetto condominiale. La proprietaria di un appartamento ha agito con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. chiedendo, da un lato, la condanna del condominio all'esecuzione dei lavori indicati nella consulenza tecnica d'ufficio svolta in sede di ATP e, dall'altro, il risarcimento dei danni subiti dal proprio immobile, consistiti in macchie di umidità, muffe ed efflorescenze, che la ricorrente riconduceva al deficit manutentivo della copertura condominiale. Il condominio si è costituito sostenendo che il danno fosse imputabile esclusivamente alla danneggiata, la quale avrebbe trasformato in abitazione un locale sottotetto non abitabile senza i necessari adeguamenti termici. Il Tribunale ha rigettato la domanda di condanna all'esecuzione dei lavori ritenendola materia rimessa alla competenza assembleare, ma ha accolto la domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. per mancata prova del caso fortuito da parte del condominio. In appello, il condominio ha ottenuto una riduzione del risarcimento, con determinazione del quantum nella minore somma di euro 13.545,02, perché la Corte territoriale ha ritenuto non corrispondente al nocumento effettivamente patito il periodo di mancato godimento dell'immobile stimato in tre mesi. La proprietaria ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, lamentando insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione, contrasto con la CTU e violazione degli artt. 2051 e 2056 c.c. in relazione agli artt. 115 e 191 c.p.c.; in sostanza contestava che la Corte d'appello avesse ridotto a dieci giorni il periodo di indennizzo discostandosi dalle conclusioni del consulente tecnico senza adeguata motivazione e senza giustificare il diverso criterio di quantificazione del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla pretesa assenza di motivazione sulla scelta di discostarsi dal CTU quanto alla durata complessiva dei lavori, osservando che la motivazione della Corte d'appello era sufficiente perché distingueva tra opere esterne e interne e spiegava logicamente perché le prime non comportassero l'inutilizzabilità dell'appartamento. Ha invece ritenuto fondato il motivo nella parte in cui contestava la concreta quantificazione in dieci giorni del periodo di esecuzione dei lavori interni, rilevando che sul punto la sentenza impugnata non offriva alcun elemento idoneo a ricostruire l'iter logico seguito. Ne è seguita la cassazione della sentenza d'appello con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
norma utilizzata per introdurre la domanda sommaria proposta dalla proprietaria nei confronti del condominio
richiamato come fondamento della responsabilità del condominio custode della cosa da cui è derivato il danno; il caso fortuito non era stato provato dal convenuto
richiamato in tema di liquidazione del danno risarcibile
invocato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie e della CTU
invocato dalla ricorrente con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio
richiamato per affermare che, in cassazione, la censura richiede l'esatta indicazione dei fatti rilevanti e degli atti su cui si fonda
richiamato per il deposito della memoria in vista dell'adunanza camerale
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, la denuncia di vizio motivazionale è scrutinabile solo nei limiti dell'apparenza o inesistenza della motivazione, non essendo sufficiente la mera contestazione della diversa ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito si discosta dalle conclusioni del consulente tecnico, deve dare conto delle ragioni del dissenso; tuttavia, se la motivazione consente di comprendere il ragionamento seguito e la distinta considerazione dei fatti rilevanti, il controllo di legittimità non può trasformarsi in rivalutazione del merito.
- Ai fini della liquidazione del danno da mancato godimento dell'immobile, la durata dell'inutilizzabilità deve essere sorretta da una motivazione concreta e verificabile; una quantificazione apodittica del periodo risarcibile integra vizio motivazionale censurabile in cassazione.
- Nell'ambito della responsabilità da cose in custodia, il custode è liberato solo dalla prova del caso fortuito; in mancanza di tale prova, la responsabilità resta ferma.
- Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione i fatti e gli atti processuali rilevanti su cui la censura si fonda, pena l'inammissibilità della doglianza sotto il profilo dell'onere di specificazione.
Come è indicizzato
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