Cassazione Penale, Ordinanza n. 11887/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso per aspecificità, rilevando che non censurava il percorso logico della decisione impugnata. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in dispositivo.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza della Corte d'appello di Potenza del 1 ottobre 2025. Dal testo emerge che l'ordinanza impugnata aveva rigettato una sua istanza perché meramente reiterativa di una precedente istanza, già respinta l'11 dicembre 2024. Il ricorso si fondava, secondo la prospettazione del ricorrente, sul fatto che la precedente ordinanza dell'11 dicembre 2024 sarebbe stata in contrasto con un'ordinanza ancora precedente del 27 gennaio 2022, ritenuta più favorevole. La Corte di cassazione ha però ritenuto che tale censura fosse aspecifica, perché non si confrontava con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata e avrebbe dovuto essere indirizzata contro il provvedimento dell'11 dicembre 2024, non contro quello oggetto del presente giudizio.
Norme richiamate
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma equitativamente determinata
Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916
richiamata a sostegno del principio di inammissibilità del motivo per aspecificità
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823
richiamata, in motivazione, a sostegno del medesimo principio sull'onere di specifica critica al provvedimento impugnato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi del provvedimento impugnato; una doglianza che non attacca il percorso logico della decisione è inammissibile per aspecificità.
- Se il provvedimento impugnato si limita a rigettare una richiesta perché reiterativa di altra già respinta, il ricorrente deve censurare proprio tale provvedimento e non un diverso provvedimento precedente che avrebbe generato il preteso contrasto.
- La mera prospettazione di un conflitto tra decisioni precedenti non è sufficiente se non viene spiegato perché il provvedimento specificamente impugnato sia erroneo in diritto o in motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo diverse previsioni di legge.
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