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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41244/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza della Corte di appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì per difetto di specifico mandato ad impugnare contenente la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. In Cassazione i ricorrenti hanno sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen., sostenendo che l'applicazione di tali norme al caso di imputato assistito da difensore d'ufficio, con cui non avevano mai avuto contatti, lederebbe il diritto alla difesa e al giusto processo (artt. 27 e 111 Cost.)

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale e ha quindi dichiarato inammissibili i ricorsi. La Corte ha richiamato precedenti (tra cui Sez.4 n. 43718/2023 e Sez.6 n. 3365/2023) che hanno ritenuto legittima la previsione di depositare, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio e lo specifico mandato ad impugnare anche quando l'imputato sia stato assente e sia difeso d'ufficio. La Corte ha motivato che la norma non limita il diritto di impugnazione personale dell'imputato ma disciplina le modalità di esercizio della facoltà difensiva, perseguendo l'obiettivo di evitare impugnazioni non consapevoli e automatismi difensivi. Essendo i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi mancanza di colpa nella causa di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e a una sanzione pecuniaria nella misura indicata nel dispositivo

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen., commi 1-ter e 1-quater

    Le disposizioni richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello quando si sia proceduto in assenza dell'imputato, il deposito unitamente all'atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio e dello specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza. La Corte le considera costituzionalmente lecite e applicabili anche se l'imputato è difeso d'ufficio

  • art. 161, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato per evidenziare che la dichiarazione o elezione di domicilio può provenire anche dal difensore d'ufficio, non solo dal difensore di fiducia, con ciò confermando l'ambito applicativo delle regole sull'elezione/dichiarazione di domicilio

  • artt. 3, 24, 27, 111 Cost.

    Norme costituzionali invocate dai ricorrenti in relazione al diritto alla parità, alla difesa e al giusto processo; la Corte ha ritenuto che la disciplina contestata non le violi, essendo una regolazione delle modalità di esercizio dell'impugnazione

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nella prospettazione di violazione del diritto a un processo equo; la Corte ha ritenuto che l'obbligo formale non integri violazione della CEDU

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per affermare che, essendo i ricorsi inammissibili e non rilevabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000

    Citata in relazione al criterio per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a fondamento della condanna alle spese e alla sanzione

Massime di principio

  • L'obbligo di depositare, a pena di inammissibilità, la dichiarazione/elezione di domicilio e lo specifico mandato ad impugnare si applica anche se l'imputato è assistito da difensore d'ufficio; la norma non distingue tra difensore di fiducia e d'ufficio
  • La previsione è considerata una scelta legislativa volta a evitare impugnazioni non consapevoli o automatismi difensivi e non una ingiustificata limitazione del diritto di difesa
  • La mancata conoscenza personale o il mancato contatto tra imputato e difensore d'ufficio non costituisce di per sé un motivo valido per dichiarare incostituzionali le norme procedurali che impongono formalità per l'impugnazione
  • Per evitare inammissibilità occorre assicurare che il mandato ad impugnare e la dichiarazione/elezione di domicilio siano specifici e depositati unitamente all'atto di impugnazione; in assenza, si rischiano condanna alle spese e sanzione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Sono disponibili correttivi legislativi/processuali (richiamati dalla giurisprudenza) quali l'ampliamento del termine per impugnare e la restituzione nel termine, ma questi non eliminano l'obbligo formale di cui sopra

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