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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00564/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un21opposizione esecutiva proposta avverso una cartella di pagamento notificata per il recupero di un credito di euro 297.804,31 vantato da un ministero a titolo di risarcimento del danno erariale liquidato dalla Corte dei conti. In primo grado il tribunale rigettava l27opposizione. In appello, il giudice riformava la decisione e dichiarava che l27amministrazione non aveva diritto di agire per il recupero del credito. Contro tale sentenza il ministero proponeva ricorso per cassazione con due motivi, ma la Corte di cassazione non esamina i motivi nel merito perche9 rileva d27ufficio un vizio processuale: nel giudizio di appello il contraddittorio non era integro, poiche9 la sentenza di primo grado era stata pronunciata anche nei confronti dell27agente della riscossione, rimasto contumace ma comunque parte del giudizio, mentre l27appello era stato notificato solo al ministero e non anche all27agente della riscossione/litisconsorte processuale. Percif2 la sentenza di secondo grado e8 stata impugnata per violazione dell27art. 331 c.p.c. e per nullite0 del procedimento di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato d27ufficio la mancata integrazione del contraddittorio in appello, ha cassato la sentenza della Corte d27appello di Roma e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di lite, comprese quelle del giudizio di legittimite0. I motivi di ricorso del ministero non sono stati esaminati nel merito, perche9 il vizio processuale assorbente rendeva nulla l27intera fase di secondo grado.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per la riserva del deposito dell27ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio.

  • art. 331 c.p.c.

    la norma sul litisconsorzio nelle impugnazioni si applica anche al litisconsorzio necessario processuale; se l27appello non e8 proposto/notificato nei confronti di tutte le parti presenti nel primo grado in cause inscindibili o dipendenti, si determina la nullite0 dell27intero giudizio di secondo grado e della sentenza, rilevabile d27ufficio anche in cassazione.

Massime di principio

  • Nelle impugnazioni, quando la controversia e8 inscindibile o comunque soggetta a dipendenza tra le cause, l27art. 331 c.p.c. impone la partecipazione di tutti i soggetti che hanno preso parte al primo grado, anche se non sussiste un litisconsorzio necessario sostanziale.
  • La mancata notificazione dell27appello a una parte che sia stata presente nel primo grado integra un vizio del contraddittorio tale da provocare la nullite0 dell27intero giudizio di secondo grado e della sentenza che lo conclude.
  • Il vizio di integrazione del contraddittorio in appello e8 rilevabile d27ufficio anche in sede di legittimite0, con conseguente cassazione con rinvio senza esame dei motivi di merito.
  • Quando la Cassazione rileva un difetto originario del contraddittorio nel grado di appello, il giudice di rinvio deve essere investito della causa per la rinnovazione del giudizio e la regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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