Cassazione Penale, Ordinanza n. 07631/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Bari. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 12 gennaio 2024. Il ricorso non viene esaminato nel merito perché proposto senza il ministero di un difensore iscritto all'albo speciale, in contrasto con il principio della necessaria rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità. La Corte richiama l'art. 613 c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, affermando che non è più consentita la proposizione personale del ricorso da parte dell'imputato. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione
nel giudizio di legittimità è necessaria la rappresentanza tecnica; l'imputato non può proporre personalmente il ricorso
inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata
quando il ricorso è inammissibile per difetto di rappresentanza tecnica, la Corte può provvedere con ordinanza camerale non partecipata
dalla inammissibilità del ricorso deriva... la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende
l'inammissibilità comporta la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
legge n. 103 del 2017, art. 1, comma 55
ha modificato l'art. 613 c.p.p., rafforzando il requisito della difesa tecnica nel ricorso per cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'imputato non può proporre personalmente il ricorso: è necessaria la difesa tecnica da parte di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
- La regola della rappresentanza tecnica si applica a tutte le ipotesi di ricorso per cassazione proponibili dall'imputato o da altri soggetti processuali, siano esse previste dal codice o da leggi speciali.
- La violazione del requisito della difesa tecnica comporta l'inammissibilità del ricorso, rilevabile e dichiarabile senza formalità di rito in camera di consiglio non partecipata.
- L'inammissibilità del ricorso in cassazione determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, di regola, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- L'esclusione della difesa personale nel giudizio di legittimità è ritenuta non irragionevole in ragione della particolare qualificazione professionale richiesta e della possibilità di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
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