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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07631/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Bari. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 12 gennaio 2024. Il ricorso non viene esaminato nel merito perché proposto senza il ministero di un difensore iscritto all'albo speciale, in contrasto con il principio della necessaria rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità. La Corte richiama l'art. 613 c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, affermando che non è più consentita la proposizione personale del ricorso da parte dell'imputato. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione

    nel giudizio di legittimità è necessaria la rappresentanza tecnica; l'imputato non può proporre personalmente il ricorso

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata

    quando il ricorso è inammissibile per difetto di rappresentanza tecnica, la Corte può provvedere con ordinanza camerale non partecipata

  • art. 616 c.p.p.

    dalla inammissibilità del ricorso deriva... la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende

    l'inammissibilità comporta la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

  • legge n. 103 del 2017, art. 1, comma 55

    ha modificato l'art. 613 c.p.p., rafforzando il requisito della difesa tecnica nel ricorso per cassazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l'imputato non può proporre personalmente il ricorso: è necessaria la difesa tecnica da parte di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
  • La regola della rappresentanza tecnica si applica a tutte le ipotesi di ricorso per cassazione proponibili dall'imputato o da altri soggetti processuali, siano esse previste dal codice o da leggi speciali.
  • La violazione del requisito della difesa tecnica comporta l'inammissibilità del ricorso, rilevabile e dichiarabile senza formalità di rito in camera di consiglio non partecipata.
  • L'inammissibilità del ricorso in cassazione determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, di regola, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • L'esclusione della difesa personale nel giudizio di legittimità è ritenuta non irragionevole in ragione della particolare qualificazione professionale richiesta e della possibilità di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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