Cassazione Penale, Ordinanza n. 04134/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato, dopo essere stato assolto in primo grado con rito abbreviato e poi condannato in appello su impugnazione del pubblico ministero, ha chiesto in sede esecutiva la riduzione di un sesto della pena prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., introdotto dalla riforma Cartabia. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta ritenendo che il beneficio spetti solo a chi non impugna una sentenza di condanna e, comunque, che nel caso concreto l'interessato avesse proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello, poi dichiarato inammissibile. Con il ricorso per cassazione contro l'ordinanza esecutiva, la difesa ha dedotto: 1) violazione di legge, sostenendo che la norma si riferirebbe alle sole impugnazioni di merito e che il successivo ricorso per cassazione non dovrebbe precludere il beneficio; 2) manifesta illogicità della motivazione, per la pretesa disparità di trattamento derivante dal mancato riconoscimento del beneficio a chi, assolto in primo grado, sia poi condannato in appello su iniziativa del pubblico ministero.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha affermato che la riduzione di un sesto prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. presuppone, in linea generale, la mancata impugnazione della sentenza di condanna; inoltre, nel caso di imputato assolto in primo grado e condannato in appello su impugnazione del pubblico ministero, il beneficio può operare anche rispetto alla sentenza di appello, ma solo se l'imputato non propone ricorso per cassazione avverso tale condanna. Poiché nel caso concreto il ricorrente aveva invece impugnato la sentenza di appello con ricorso per cassazione, il presupposto del beneficio non ricorreva. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata applicata la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna
La riduzione ulteriore di un sesto della pena presuppone la mancata impugnazione della sentenza di condanna; il beneficio ha funzione deflattiva ed è collegato all'assenza di impugnazioni da parte della difesa. Nel caso di condanna in appello dopo assoluzione di primo grado, il meccanismo può operare solo se l'imputato non impugna ulteriormente la sentenza di condanna di secondo grado.
art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Disposizione che ha introdotto nell'art. 442 c.p.p. il comma 2-bis, prevedendo il beneficio premiale della riduzione di pena in sede esecutiva per il rito abbreviato non impugnato.
Massime di principio
- La riduzione di pena prevista per il rito abbreviato non impugnato è subordinata alla radicale mancata impugnazione della sentenza di condanna da parte dell'imputato e del difensore, poiché solo tale scelta realizza l'effetto deflattivo perseguito dal legislatore.
- Quando l'imputato sia stato assolto in primo grado e condannato in appello su impugnazione del pubblico ministero, il beneficio premiale può astrattamente operare anche rispetto alla sentenza di appello, ma viene meno se la difesa propone ricorso per cassazione contro tale condanna.
- L'interpretazione della norma deve essere ancorata al dato letterale e alla ratio deflattiva: il beneficio non si fonda sulla mancata impugnazione della sola sentenza di primo grado, se questa era assolutoria, ma sulla mancata impugnazione della sentenza di condanna rilevante ai fini dell'esecuzione.
- Il ricorso per cassazione manifestamente infondato è inammissibile e comporta, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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