Cassazione Penale, Ordinanza n. 19285/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per un fatto avvenuto il 21 gennaio 2019 a Porto Recanati. La contestazione riguardava la riconducibilità all'imputato della condotta di investimento e la sua presenza sul luogo del fatto, deducendo un unico motivo di ricorso per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sull'accertamento dell'identità dell'autore e sulla sua presenza sul posto. Con memoria successiva ha ribadito le censure e contestato la prospettata inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non consentito in sede di legittimità: le censure non si confrontavano con la motivazione della sentenza di appello, ma riproducevano sostanzialmente le stesse doglianze già proposte in appello e già disattese. La Corte territoriale aveva ritenuto certa l'individuazione dell'imputato sulla base della descrizione resa da un testimone e della circostanza che il veicolo investitore fosse di proprietà dell'imputato, senza emergere elementi idonei a sostenere una ricostruzione alternativa credibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma richiamata per la contestazione relativa al comportamento dell'utente della strada coinvolto nel sinistro, insieme al reato di lesioni personali; la sentenza di legittimità non entra nel merito della fattispecie sostanziale ma si limita a riportare la condanna confermata in appello
norma relativa alle lesioni personali contestate e confermate nei gradi di merito, richiamata solo per indicare il titolo di reato oggetto della condanna
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito un motivo che si risolva nella mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello e motivatamente respinte, senza un effettivo confronto critico con la motivazione impugnata.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in modo solo assertivo, quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione coerente e non manifestamente illogica sulla prova dell'identità dell'imputato.
- La prova dell'identità dell'autore del fatto può essere desunta, in modo convergente, dalla descrizione del teste e da elementi oggettivi come la riferibilità del veicolo all'imputato, in mancanza di dati concreti che sorreggano una diversa e credibile ricostruzione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue per legge la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero specificamente ravvisabili.
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