Cassazione Penale, Sentenza n. 31247/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e ripristinato la pena originaria inflitta con decreto penale n.726/2020. Il ricorrente deduce violazione di legge (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 187, comma 8-bis c.d.s., e, più correttamente ai fini del caso, delle disposizioni di riferimento sull'istituto del lavoro di pubblica utilità) perché il giudice ha reintegrato la pena originaria senza tener conto del periodo di lavoro effettivamente svolto, che dovrebbe essere computato quale espiazione già prestata e scomputato dalla restante pena dopo il ragguaglio previsto dalla normativa sul lavoro di pubblica utilità.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che la revoca della pena sostitutiva non comporta automaticamente il ripristino integrale della pena originaria, ma impone di tener conto del periodo di lavoro di pubblica utilità già svolto: tale periodo deve essere convertito mediante il ragguaglio previsto dall'art. 58 del D.Lgs. 28/08/2000 n.274 e scomputato dalla pena residua ancora da eseguire. Poiché l'ordinanza impugnata non ha effettuato tale valutazione e ha applicato la revoca in via retroattiva senza alcun calcolo, è stata annullata e la causa è stata rinviata al Tribunale per un nuovo esame conforme ai principi affermati.
Norme richiamate
Codice della Strada, art. 186 comma 9-bis
in caso di violazione degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione dispone "la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e della confisca"
Pur avendo un tenore testuale che parla di "ripristino" della pena sostituita, la Corte interpreta che il ripristino non può essere inteso retroattivamente in modo da cancellare ogni effetto della prestazione già eseguita; va dunque computato il periodo di lavoro svolto e scomputato dalla pena originaria residua
D.Lgs. 28 agosto 2000, n.274, art. 58
L'art. 58 consente il "ragguaglio" del lavoro di pubblica utilità come equivalente di pena detentiva ai fini del computo: il periodo di prestazione va convertito in termini di pena detentiva e scomputato dalla pena complessiva, per determinare la residua da eseguire
D.Lgs. 28 agosto 2000, n.274, art. 56
L'inosservanza degli obblighi inerenti il lavoro di pubblica utilità può comportare responsabilità penale ai sensi dell'art. 56; tuttavia l'adozione di sanzioni per la violazione non può portare a un irragionevole aumento punitivo che cancelli il periodo regolarmente eseguito
Codice della Strada, art. 187 comma 8-bis
Richiamato nel ricorso originario come norma contestata; la decisione però si fonda principalmente sull'interpretazione combinata dell'art. 186 c.9-bis con il richiamo al D.Lgs. n.274/2000
Massime di principio
- La revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non comporta automaticamente il ripristino integrale della pena originaria: il giudice deve computare e scomputare il periodo di lavoro effettivamente svolto
- Per trasformare i giorni di lavoro in frazioni di pena detentiva si applica il "ragguaglio" previsto dall'art. 58 del D.Lgs. n.274/2000; il risultato va sottratto dalla pena complessiva per determinare la residua eseguibile
- Il giudice che decide sulla revoca deve accertare temporalmente le violazioni e valutare l'effettivo periodo eseguito prima della violazione; decisioni automatiche di ripristino totale sono vizi di legge
- L'eventuale procedimento penale per la violazione degli obblighi inerenti il lavoro di pubblica utilità (art.56 D.Lgs. n.274/2000) può essere autonomo, ma non deve determinare un doppio o sproporzionato trattamento punitivo che annulli gli effetti della prestazione già eseguita
- In situazioni simili, il difensore dovrebbe documentare dettagliatamente il periodo effettivamente eseguito dal condannato e richiedere esplicitamente il calcolo del ragguaglio e lo scomputo in sede di valutazione della revoca
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