Cassazione Penale, Ordinanza n. 41116/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva ritenuto responsabile di truffa. L'unico motivo dedotto denunciava un vizio di motivazione sull'accertamento dell'identità dell'odierno ricorrente quale autore del reato, contestando in sostanza la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, in particolare i riconoscimenti fotografici effettuati dalla persona offesa e dal portiere dello stabile in cui abitava la persona offesa. La censura mirava a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie e a rimettere in discussione l'attendibilità e la rilevanza di tali elementi, già esaminati e disattesi in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse non consentito in sede di legittimità perché volto a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio e, inoltre, privo di specificità, risolvendosi nella mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello e motivatamente respinte dalla Corte territoriale. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o per prospettare censure di merito sulla loro attendibilità e rilevanza.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito dedurre un vizio di motivazione che, sotto l'apparenza della critica argomentativa, si traduca nella richiesta di una diversa valutazione delle risultanze probatorie compiuta dai giudici di merito.
- La censura è inammissibile quando non si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre questioni già dedotte e disattese in appello, senza indicare specifici profili di illogicità o contraddittorietà della decisione.
- L'identificazione dell'autore del reato, se sorretta da una motivazione non illogica e congrua fondata su elementi come riconoscimenti fotografici, non può essere rimessa in discussione in cassazione attraverso una rivalutazione del materiale probatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, quale conseguenza processuale, la condanna del ricorrente alle spese e al versamento della somma stabilita dalla legge in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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