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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42606/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi: 1) contestazione della condanna per il delitto di indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000) sostenendo l'assenza dei modelli F24 nel fascicolo e quindi il travisamento probatorio; 2) doglianze relative ai delitti di omessa dichiarazione e distruzione/occultamento di documenti (artt. 5 e 10 d.lgs. n. 74/2000) per vizi relativi alle date, alla quantificazione dell'imposta evasa e all'esistenza delle fatture; 3) 4) censura circa l'insufficiente motivazione e il travisamento della prova in relazione alla responsabilità e all'elemento soggettivo (dolo) di Sergio Larocca e alla sua estraneità/ruolo societario; 5) mancata valutazione della applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; 6) mancata applicazione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena per Giuseppe Larocca in ragione dei precedenti risalenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sulla questione dell'art. 10-quater la Corte ha affermato che, sebbene il reato richieda materialmente l'utilizzo del modello F24, la prova non richiede la produzione del modello fisico in giudizio e può essere fornita con mezzi diversi; nel caso di specie la tabella riepilogativa degli F24 (derivata dagli F24 presentati dalla cooperativa e forniti dagli interessati alla G.d.F.) era ritenuta fonte probatoria sufficiente. Le censure relative alla quantificazione dell'imposta e all'esistenza delle fatture sono state ritenute questioni fattuali non sindacabili in cassazione o non formulate in appello. In ordine alla responsabilità del legale rappresentante, la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui gli obblighi dichiarativi gravano direttamente sul legale rappresentante (norme del D.P.R. n. 322/1988) e quindi questi può essere autore principale dell'omessa dichiarazione, non rispondendo necessariamente solo ex art. 40 c.p. per omissione di vigilanza. La causa di particolare tenuità è stata esclusa perché l'entità dell'evasione supera ampiamente la soglia e perché si tratta di fatti abituali (più delitti commessi in periodi diversi). Le attenuanti generiche e la sospensione condizionale sono state respinte sulla base della valutazione di merito sui precedenti penali; la Corte ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000

    Il reato materiale richiede l'utilizzo del modello F24 per l'indebita compensazione, ma la prova della commissione può essere fornita con qualsiasi mezzo processuale; non è necessario produrre in giudizio il modello fisico se risultano legittime e attendibili fonti che attestino l'utilizzo degli F24

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    L'obbligo dichiarativo grava direttamente sul legale rappresentante dell'ente: egli può essere considerato autore principale dell'omessa dichiarazione ex lege e non soltanto responsabile per omissione di vigilanza ai sensi dell'art. 40 c.p.

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    La distruzione o occultamento di documenti contabili, che impedisca la ricostruzione del reddito o del volume d'affari, integra il reato anche quando sia necessario acquisire documentazione mancante presso terzi

  • art. 110 cod. pen.

    Regola il concorso di persone nel reato: la Corte ha valutato la partecipazione e la posizione soggettiva degli imputati alla luce degli obblighi dichiarativi e degli elementi di fatto acquisiti

  • art. 40, comma secondo, cod. pen.

    La Corte chiarisce che la responsabilità del legale rappresentante per omissione dichiarativa non deriva tipicamente dall'art. 40 c.p. (omissione di vigilanza) ma dall'obbligo diretto previsto dalla normativa fiscale

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità non si applica quando l'ammontare dell'illecito supera la soglia di significatività o quando manca il requisito della non abitualità; più condotte ripetute escludono la tenuità

  • art. 133 cod. pen.

    I criteri per l'applicazione delle attenuanti generiche sono di valutazione di merito e la loro esclusione, debitamente motivata in sentenza richiamando elementi come precedenti specifici, è insindacabile in cassazione salvo vizio di motivazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità dei ricorsi e in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, i ricorrenti possono essere condannati al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di impugnazione in cassazione; la Corte ha ritenuto molte doglianze inammissibili perché attengono a valutazioni di fatto o non erano state tempestivamente dedotte in appello

  • d.P.R. n. 322 del 1988 (art. 1, comma 4 e art. 8, comma 6)

    Precisa che le dichiarazioni fiscali dei soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e solo in sua assenza da chi abbia l'amministrazione, giustificando la titolarità dell'obbligo dichiarativo

Massime di principio

  • La prova dell'utilizzo formale di strumenti fiscali (es. F24) non richiede necessariamente la produzione del modello fisico in giudizio se esistono documenti o prospetti affidabili che dimostrino l'operazione; il giudice valuta liberamente la prova.
  • Le questioni di fatto (es. esistenza di fatture, quantificazione del volume d'affari o dell'imposta evasa) emerse in primo o secondo grado non possono essere introdotte ex novo in cassazione; il sindacato è limitato alla correttezza giuridica e alla motivazione.
  • Gli obblighi dichiarativi gravano direttamente sul legale rappresentante di soggetti diversi dalle persone fisiche; pertanto, la sua responsabilità può essere primaria e non sempre riconducibile a mera omissione di vigilanza (art. 40 c.p.).
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede sia l'entità modesta dell'offesa sia la non abitualità; più condotte ripetute e importi ben superiori alle soglie escludono l'applicabilità.
  • La valutazione dei precedenti, delle circostanze attenuanti generiche e della concessione della sospensione condizionale della pena è essenzialmente di fatto: la Corte di legittimità interviene solo in presenza di motivazione contraddittoria o carente.
  • Se una censura rileva un travisamento probatorio, è necessario che il ricorso dimostri in modo specifico dove e come la valutazione delle prove sia manifestamente illogica o priva di fondamento; argomentazioni generiche risultano inammissibili.
  • Quando le doglianze non sono proposte in appello, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione se implicano valutazioni probatorie o fattuali.

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