Cassazione Penale, Sentenza n. 17170/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, in cassazione, dell'ordinanza che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. proposto da Rizzo avverso il provvedimento che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. Il ricorrente deduce omessa/insufficiente motivazione e travisamento della prova: contesta l'attribuzione a suo carico di elementi post-2015 (ruolo associativo successivo al 2015, intercettazioni e contestazioni risalenti al 2017) e sostiene l'assenza di elementi indiziari successivi al 2015, la mancata frequentazione di sodali, l'inesistenza di intercettazioni rilevanti e la mancata realizzazione di reati-fine; lamenta inoltre errore di persona nella valorizzazione di alcune intercettazioni e la mancata risposta del giudice ai rilievi difensivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che, in sede di appello avverso il rigetto della richiesta di revoca/sostituzione della misura cautelare, il giudice non deve riesaminare integralmente le condizioni della misura ma verificare solo la correttezza giuridica e la motivazione in relazione a fatti nuovi idonei a modificare il quadro cautelare. Ha ritenuto mancanti elementi di novità favorevoli al ricorrente e ha valorizzato, al contrario, elementi sfavorevoli già emersi (due sentenze di condanna in primo e secondo grado per associazione di tipo mafioso, e riscontri investigativi indicati nell'istruttoria, con conversazioni e contestazioni riferite a epoche successive al 2015). Ha inoltre criticato la difesa per mancanza di autosufficienza delle allegazioni (non produzione della conversazione contestata, delle sentenze invocate, e mancata indicazione precisa dell'errore di persona denunciato). Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; la cancelleria adempirà agli obblighi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma che regola l'appello per le ordinanze cautelari; il giudizio di appello in materia cautelare ha effetto devolutivo limitato e non richiede un riesame integrale delle condizioni della misura.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la duplice presunzione di legge in tema di misure cautelari per reati di mafia; la motivazione deve considerare che tale presunzione non è facilmente superabile e richiede elementi nuovi, concreti e probatoriamente rilevanti.
Richiamato per chiarire che il "tempo silente" (periodo trascorso dalla commissione del reato) non è di per sé elemento valutabile ex art. 299 ai fini della revoca/sostituzione della misura, salvo che non emergano elementi sopravvenuti dall'applicazione o esecuzione della misura.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria successivi al rigetto, collegata alla liquidazione delle spese processuali e agli obblighi formali conseguenti.
Massime di principio
- In appello contro il rigetto di una richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare il giudice deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la presenza di fatti nuovi apprezzabili; non è ammesso un completo riesame del quadro cautelare.
- La duplice presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. in materia di reati di tipo mafioso richiede elementi concreti e nuovi per essere superata: mere affermazioni teoriche o il solo decorso del tempo non sono sufficienti.
- Il "tempo silente" (periodo intercorso dalla commissione dei fatti) non costituisce di per sé novità utile a chiedere la revisione della misura cautelare; rileva invece il tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura, se correlato a fatti sopravvenuti.
- La difesa deve produrre documentazione e allegazioni autosufficienti (intercettazioni contestate, sentenze, elementi probatori specifici) per impugnare efficacemente la motivazione del giudice: affermazioni generiche e non documentate sono destinate a non prevalere.
- Condanne definitive o pronunce sfavorevoli sopravvenute rafforzano il quadro indiziario e rendono più difficile l'ottenimento di misure meno afflittive; viceversa, solo elementi positivi sopravvenuti rilevanti possono portare a revisione cautelare.
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