Cassazione Penale, Sentenza n. 14954/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato la loro responsabilità per reati fiscali (emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione IVA fraudolenta e indebita compensazione di crediti IVA). Le censure hanno riguardato: mancanza del dolo specifico (disconoscimento della consapevolezza circa il mendacio delle fatture/delle operazioni), carenze istruttorie (omessa perizia calligrafica sulle sottoscrizioni), travisamento della prova, trasformazione indebita del "visto di conformità leggero" in "pesante" (per Chiarello), omissione di verifiche formali ritenute di immediata fattibilità, nonché doglianza sulla prescrizione dei reati e sul diniego della sospensione condizionale della pena (Macrì). I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento o la riforma delle condanne e della decisione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati e, quindi, ha confermato le conclusioni della Corte d'appello. In particolare: sono state confermate le dichiarazioni di responsabilità penale per Domenico Alampi e Giovanni Sapone (art. 8 d.lgs. n. 74/2000) e per Salvatore Chiarello (art. 2 e art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000, con riferimento ai fatti indicati); per Renato Francesco Macrì è stata confermata la responsabilità con riferimento ai fatti successivi al 14/02/2013, mentre la Corte d'appello aveva già dichiarato estinti per prescrizione i reati commessi fino a quella data e aveva rideterminato (riducendola) la pena nei suoi confronti; le censure relative alla necessità di perizia calligrafica e alla prescrizione sono state ritenute infondate o non rilevanti alla stregua del quadro probatorio complessivo; è stato ribadito il dovere del professionista che appone il "visto di conformità leggero" di svolgere verifiche documentali formali non meramente aritmetiche; i ricorrenti sono stati condannati alle spese.
Norme richiamate
Norma che punisce l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto che le fatture oggetto del capo E) e F) rientrassero in un sistema fraudolento e che i comportamenti degli imputati fossero collegati al contesto associativo che dimostrava la consapevolezza dell'illecito
Disciplina la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto provato l'utilizzo massiccio di fatture inesistenti nella dichiarazione IVA cui Chiarello e Macrì hanno concorso
art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000
Norma collegata alle modalità di indebita compensazione di crediti d'imposta; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie con riferimento a compensazioni effettuate con crediti inesistenti
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000
«I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo»
La Corte ha applicato questa disposizione per calcolare i termini di prescrizione: il termine base risulta così aumentato di un terzo; ne è derivato che, alla data della sentenza di appello (e alla data odierna), non era decorso il termine necessario per la prescrizione dei fatti contestati nei capi E) e F)
Regola il concorso di persone nel reato; la Corte ha qualificato come contributo concorsuale rilevante l'attività del professionista che rilascia indebitamente il visto di conformità, come fattore che agevola e rafforza la commissione del reato tributario
art. 2 D.M. Finanze 31 maggio 1999, n. 164
la previsione secondo cui il rilascio del visto di conformità "implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione"
La Corte ha richiamato questa norma per definire gli obblighi connessi al "visto leggero": esso richiede verifiche della corrispondenza documentale e non può ridursi a un controllo meramente aritmetico; omissioni di controlli formali immediatamente effettuabili possono integrare responsabilità penale del professionista
art. 157, 160, 161 cod. pen. (norme sulla prescrizione)
Richiamate per il calcolo del termine prescrizionale in combinato con l'art. 17, comma 1-bis del d.lgs. n. 74/2000; la Corte ha applicato tali criteri per escludere la prescrizione dei reati contestati alla data della sentenza
art. 125, comma 3; art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.; art. 606 c.p.p.; art. 495 c.p.p.
Norme procedurali richiamate nelle censure: la Corte ha ritenuto molte delle doglianze come censure non ammesse in sede di legittimità (p.es. richieste di rivalutazione della prova) o prive di specificità e ha confermato che omessa perizia calligrafica non costituisce sempre prova decisiva ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
Massime di principio
- La responsabilità per emissione o uso di fatture per operazioni inesistenti va valutata nel quadro complessivo del contesto associativo: precedenti condanne o l'esistenza di un sistema organizzato di frode costituiscono elementi forti per inferire consapevolezza e dolo.
- La mancata richiesta di perizia calligrafica non è necessariamente motivo decisivo in Cassazione: se il quadro probatorio complessivo è consistente, l'assenza della perizia non invalida la decisione, perché la perizia è mezzo neutro rimesso alla discrezionalità del giudice.
- Per il "visto di conformità leggero" il professionista non è esentato da verifiche documentali formali: controlli immediatamente effettuabili (esistenza/operatività delle controparti, modalità di pagamento tracciabili, coerenza codice ATECO vs fatture) sono doverosi e la loro omissione può integrare responsabilità penale, specie se ricorrono "campanelli d'allarme" evidenti.
- La trasformazione del "visto leggero" in un controllo meramente passivo non è ammessa: l'operatore deve accertare la corrispondenza fra dichiarazione e documentazione a lui disponibile; se le fatture sono per importi ingenti, emesse in tempi ristretti o presentano anomalie formali ripetute, è richiesto un maggior livello di attenzione.
- Ai fini della prescrizione dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000 si applica l'art. 17 comma 1-bis che aumenta i termini di prescrizione di un terzo; il calcolo va fatto tenendo presenti anche gli istituti dell'interruzione e le norme del codice penale richiamate (artt. 157, 160, 161).
- In Cassazione i motivi che si limitano a chiedere una diversa valutazione della prova di merito, senza denunciati vizi di diritto o specifici travisamenti, sono frequentemente dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.
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