Cassazione Penale, Sentenza n. 47108/2023 del 23/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte d'Appello di Reggio Calabria del 18/02/2022 che, pur avendo rigettato in parte la proposta di sorveglianza speciale e avendo dissequestrato il compendio aziendale "Tabaccheria Calabrese di Mattia Calabrese", aveva comunque confermato la confisca di altri beni (conti correnti, polizze, liquidità, investimenti immobiliari) ritenuti riconducibili a Cesare Ventura e a taluni beni intestati a Mattia Calabrese. I ricorrenti censurano l'omessa o insufficiente motivazione circa la genesi della liquidità impiegata per gli acquisti e la mancata dimostrazione della riconducibilità dei beni al proposto, contestando l'applicabilità della presunzione di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. 159/2011 (presunzione iuris tantum riservata ai familiari sprovvisti di autonomia economica) e sostenendo che le somme deriverebbero da provvista lecita attribuibile a Domenico Calabrese (padre). Si deduce inoltre che, a seguito di separazione, mancherebbe la convivenza stabile necessaria per applicare la presunzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili (art. 606, comma 3, c.p.p.). Ha ritenuto che le doglianze concernenti motivazione non siano ammissibili in sede di legittimità poiché la motivazione della Corte d'Appello non è inesistente o meramente apparente: l'appello ha esposto congruamente le ragioni per cui, sulla base degli elementi di fatto, alcuni beni risultavano sproporzionati rispetto alla capacità economica di Mattia Calabrese e pertanto riconducibili, anche per presunzioni e valutazioni di fatto, all'attività del proposto Ventura. La Corte ha inoltre ricordato il divieto per la Cassazione di riesaminare fatti e prove se non per vizi di legge. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, in quanto non è esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)
Applicazione delle disposizioni sulle misure di prevenzione patrimoniali: art. 4 (pericolosità), art. 26, comma 2 (presunzione relativa di fittizia intestazione a familiari sprovvisti di autonomia economica) e art. 67 (divieti/decadenze). La Corte ha ritenuto che, al di là della natura iuris tantum della presunzione, i rapporti di parentela e la mancanza di capacità economica del familiare costituiscono circostanze significative per inferire la fittizia intestazione e giustificare la confisca di beni.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), art. 606, comma 3; art. 616
Art. 606: limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione per violazione di legge e la nozione di motivazione inesistente o meramente apparente. La Corte ha ritenuto le censure sulla motivazione non idonee a integrare il vizio di legge, essendo richieste nuove valutazioni di fatto. Art. 616: condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso ritenuto infondato o proposto con colpa.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Principio richiamato sul possibile rilievo della colpa nella proposizione di impugnazioni infondate, giustificando la condanna alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti: le censure che richiedono nuova valutazione delle prove o una diversa lettura degli elementi di fatto sono inammissibili in sede di legittimità, salvo che la motivazione sia del tutto mancante o meramente apparente rispetto a un elemento potenzialmente decisivo.
- La presunzione di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. 159/2011 è relativa (iuris tantum) ma non esclusiva: anche rapporti di parentela o convivenza non espressamente richiamati dalla norma possono essere valutati come circostanza indiziaria significativa se il familiare risulta privo di autonomia economica, e possono legittimare la confisca quando le disponibilità patrimoniali appaiono sproporzionate rispetto al reddito.
- L'omessa motivazione sulla genesi di massimi elementi patrimoniali (ad es. liquidità utilizzata per acquisizioni immobiliari o aziendali) può giustificare l'annullamento o il rinvio se il giudice ha totalmente omesso di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo; tuttavia, se il giudice ha esposto un percorso logico congruo e ha indicato i riscontri documentali e indiziari, la confisca può essere confermata.
- La separazione o la mancanza di convivenza stabile possono indebolire l'applicabilità della presunzione di fittizia intestazione tra coniugi/familiari; comunque occorre valutare la reale autonomia economica del familiare e le effettive provviste patrimoniali ricevute da terzi (es. genitori).
- In sede di impugnazione è strategico concentrare le doglianze su vizi di diritto o su palesi carenze motivazionali rispetto a elementi decisivi, evitando di affidarsi esclusivamente a una diversa valutazione dei fatti, che la Corte di Cassazione non può compiere.
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