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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47108/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto della Corte d'Appello di Reggio Calabria del 18/02/2022 che, pur avendo rigettato in parte la proposta di sorveglianza speciale e avendo dissequestrato il compendio aziendale "Tabaccheria Calabrese di Mattia Calabrese", aveva comunque confermato la confisca di altri beni (conti correnti, polizze, liquidità, investimenti immobiliari) ritenuti riconducibili a Cesare Ventura e a taluni beni intestati a Mattia Calabrese. I ricorrenti censurano l'omessa o insufficiente motivazione circa la genesi della liquidità impiegata per gli acquisti e la mancata dimostrazione della riconducibilità dei beni al proposto, contestando l'applicabilità della presunzione di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. 159/2011 (presunzione iuris tantum riservata ai familiari sprovvisti di autonomia economica) e sostenendo che le somme deriverebbero da provvista lecita attribuibile a Domenico Calabrese (padre). Si deduce inoltre che, a seguito di separazione, mancherebbe la convivenza stabile necessaria per applicare la presunzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili (art. 606, comma 3, c.p.p.). Ha ritenuto che le doglianze concernenti motivazione non siano ammissibili in sede di legittimità poiché la motivazione della Corte d'Appello non è inesistente o meramente apparente: l'appello ha esposto congruamente le ragioni per cui, sulla base degli elementi di fatto, alcuni beni risultavano sproporzionati rispetto alla capacità economica di Mattia Calabrese e pertanto riconducibili, anche per presunzioni e valutazioni di fatto, all'attività del proposto Ventura. La Corte ha inoltre ricordato il divieto per la Cassazione di riesaminare fatti e prove se non per vizi di legge. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, in quanto non è esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)

    Applicazione delle disposizioni sulle misure di prevenzione patrimoniali: art. 4 (pericolosità), art. 26, comma 2 (presunzione relativa di fittizia intestazione a familiari sprovvisti di autonomia economica) e art. 67 (divieti/decadenze). La Corte ha ritenuto che, al di là della natura iuris tantum della presunzione, i rapporti di parentela e la mancanza di capacità economica del familiare costituiscono circostanze significative per inferire la fittizia intestazione e giustificare la confisca di beni.

  • codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e), art. 606, comma 3; art. 616

    Art. 606: limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione per violazione di legge e la nozione di motivazione inesistente o meramente apparente. La Corte ha ritenuto le censure sulla motivazione non idonee a integrare il vizio di legge, essendo richieste nuove valutazioni di fatto. Art. 616: condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso ritenuto infondato o proposto con colpa.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Principio richiamato sul possibile rilievo della colpa nella proposizione di impugnazioni infondate, giustificando la condanna alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina i fatti: le censure che richiedono nuova valutazione delle prove o una diversa lettura degli elementi di fatto sono inammissibili in sede di legittimità, salvo che la motivazione sia del tutto mancante o meramente apparente rispetto a un elemento potenzialmente decisivo.
  • La presunzione di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. 159/2011 è relativa (iuris tantum) ma non esclusiva: anche rapporti di parentela o convivenza non espressamente richiamati dalla norma possono essere valutati come circostanza indiziaria significativa se il familiare risulta privo di autonomia economica, e possono legittimare la confisca quando le disponibilità patrimoniali appaiono sproporzionate rispetto al reddito.
  • L'omessa motivazione sulla genesi di massimi elementi patrimoniali (ad es. liquidità utilizzata per acquisizioni immobiliari o aziendali) può giustificare l'annullamento o il rinvio se il giudice ha totalmente omesso di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo; tuttavia, se il giudice ha esposto un percorso logico congruo e ha indicato i riscontri documentali e indiziari, la confisca può essere confermata.
  • La separazione o la mancanza di convivenza stabile possono indebolire l'applicabilità della presunzione di fittizia intestazione tra coniugi/familiari; comunque occorre valutare la reale autonomia economica del familiare e le effettive provviste patrimoniali ricevute da terzi (es. genitori).
  • In sede di impugnazione è strategico concentrare le doglianze su vizi di diritto o su palesi carenze motivazionali rispetto a elementi decisivi, evitando di affidarsi esclusivamente a una diversa valutazione dei fatti, che la Corte di Cassazione non può compiere.

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