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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12068/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Non è stata esaminata nel merito la censura relativa all'omessa verifica di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., poiché il gravame era affetto da vizio originario di ammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva rideterminato la pena inflitta in primo grado in 8 mesi di reclusione per un reato tributario. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione lamentando che la Corte di appello non avrebbe verificato l'eventuale presenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Il ricorso è stato tuttavia ritenuto generico e, soprattutto, inammissibile perché presentato personalmente dall'imputata in violazione dell'art. 613 c.p.p., che richiede la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La delega al deposito conferita a un avvocato non iscritto a tale albo non è stata considerata idonea a sanare il vizio.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    norma incriminatrice posta a fondamento della condanna definita in appello; il testo non consente di specificarne il contenuto oltre il dato formale della contestazione

  • art. 129 c.p.p.

    richiama il dovere di verifica immediata di eventuali cause di non punibilità; la censura sul punto non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso

  • art. 613 c.p.p.

    il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale dell'imputata o mediante difensore non abilitato rende il ricorso inammissibile

  • l. 23 giugno 2017, n. 103

    intervento normativo che, dal 3 agosto 2017, ha rafforzato il requisito della sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensore iscritto nell'albo speciale

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità, con pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, poiché l'atto impugnatorio ha natura personale ma richiede una specifica abilitazione tecnica alla sua sottoscrizione.
  • La delega al deposito del ricorso o l'autenticazione della sottoscrizione da parte di un avvocato non iscritto all'albo speciale non sana il difetto di sottoscrizione imposto dall'art. 613 c.p.p.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni formali, la Corte non esamina le doglianze di merito, incluse quelle relative all'art. 129 c.p.p. sulle cause di non punibilità evidenti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieSottrazione fraudolenta al pagamentoImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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