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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06450/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello, ma l'unico motivo dedotto riguardava esclusivamente l'asserita eccessività del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla pena pecuniaria. La Corte di cassazione rileva che tale censura non è scrutinabile in sede di legittimità quando investe la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena, se la determinazione è sorretta da motivazione sufficiente e non è frutto di arbitrio o manifesta illogicità. Inoltre, la questione non era stata devoluta con i motivi di appello: il giudice di secondo grado aveva quindi legittimamente omesso di pronunciarsi sul punto, e il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente, in cassazione, l'eventuale incompletezza o non correttezza del riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    È richiamato implicitamente il principio per cui in cassazione non sono deducibili questioni non devolute al giudice di appello; il ricorso non può introdurre per la prima volta censure su punti della decisione sottratti al contraddittorio di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se è sorretta da motivazione congrua e non presenta arbitrarietà o manifesta illogicità.
  • In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni che non siano state oggetto dei motivi di appello: il giudice d'appello non ha l'obbligo di pronunciarsi su punti non devoluti alla sua cognizione.
  • Se il ricorrente contesta l'asserita incompletezza del riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata, deve farlo specificamente nel ricorso per cassazione, altrimenti la censura è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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