Cassazione Penale, Sentenza n. 36273/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza d'appello denunciando violazione di legge nella determinazione del termine di prescrizione. Sosteneva che, trattandosi di truffa contrattuale, il momento consumativo fosse il momento in cui l'imputato aveva conseguito il profitto (secondo la ricorrente l'immobile venne acquisito il 21/07/2011, data in cui la persona offesa perse la disponibilità del bene) e che la Corte non avesse adeguatamente considerato la recidiva reiterata dell'imputato, che avrebbe inciso sul termine prescrizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e dunque inammissibile. Ha ritenuto corretta la determinazione, operata dai giudici di merito, del momento consumativo nel 1996, allorché la persona offesa aveva versato all'imputato sedici milioni di lire, individuando tale versamento come il profitto del reato. Tale accertamento è stato ritenuto valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha inoltre confermato il calcolo della prescrizione secondo la disciplina anteriore alla Legge 5 dicembre 2005 n. 285, tenendo conto della recidiva reiterata che aumentava la pena della metà, con la conseguenza che la prescrizione è maturata entro ottobre 2005 (compresi i periodi di sospensione). La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Legge 5 dicembre 2005 n. 285
La Corte ha ritenuto che il termine di prescrizione andasse calcolato con la disciplina anteriore a tale legge, pertanto senza applicare modifiche normative intervenute successivamente al fatto.
Artt. 157 e 161 cod. pen. (nella formulazione anteriore)
Applicando la vecchia formulazione degli artt. 157 e 161 c.p. e tenendo conto della recidiva reiterata quale circostanza aggravante (aumento della pena della metà), la prescrizione è maturata in sette anni e sei mesi dal fatto; a ciò si sono aggiunti i periodi di sospensione processuale, determinando la scadenza prescrizionale entro ottobre 2005.
Massime di principio
- La determinazione del momento consumativo del reato (centro dell'evento lesivo) è in primo luogo valutazione di fatto dei giudici di merito e la Cassazione la riesamina solo se viziata logicamente o giuridicamente; ricostruzioni alternative del fatto rimangono materia di merito non sindacabile in Cassazione.
- In ipotesi di truffa contrattuale, il momento consumativo può coincidere con il momento in cui l'autore consegue il profitto (es. pagamento o trasferimento della cosa), ma occorre che ciò risulti dall'imputazione e dagli accertamenti di causa.
- Il calcolo della prescrizione segue la disciplina normativa vigente al momento del fatto; cambiamenti normativi successivi non si applicano retroattivamente se la legge lo esclude.
- La recidiva reiterata, se configurabile, incide sulla durata della pena e quindi sul computo del termine prescrizionale secondo le regole applicabili all'epoca del fatto.
- Un ricorso per cassazione in materia di prescrizione va fondato su questioni di diritto e vizi di motivazione logicamente apprezzabili; il mancato superamento del vaglio di ammissibilità può comportare condanna alle spese e sanzioni (es. contribuzione alla Cassa delle Ammende).
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