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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05747/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso avviso di accertamento per la variazione del classamento di un immobile, originariamente censito in categoria A/2 classe 3, attribuendo alla nuova unità sub. 703 la categoria A/1 classe 1 e confermando poi, in sede di mediazione, per il sub. 704 la categoria A/2 classe 3. I proprietari avevano impugnato l'atto; in primo grado era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per il sub. 704 e il ricorso era stato respinto per il sub. 703. In appello la CTR aveva invece accolto il gravame dei contribuenti. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo, con due motivi, la violazione e falsa applicazione della disciplina catastale e del D.M. 2 agosto 1969: con il primo sosteneva che l'appartamento presentava le caratteristiche per essere qualificato come abitazione di tipo signorile e quindi A/1; con il secondo censurava la CTR per aver valutato solo le caratteristiche interne dell'abitazione senza considerare il mappale/contesto in cui l'unità era ubicata.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha ribadito che, in assenza di una definizione legislativa rigida delle categorie catastali, la qualificazione di un'abitazione come "signorile", "civile" o "popolare" dipende da un apprezzamento di fatto ancorato alle nozioni dell'opinione generale e alle caratteristiche concrete dell'immobile; ha inoltre precisato che il D.M. 2 agosto 1969 disciplina la nozione di immobile di lusso ai fini fiscali agevolativi e non coincide con il procedimento di classamento catastale. Poiché la sentenza impugnata non aveva motivato in modo adeguato sulle caratteristiche e sull'ubicazione dell'unità immobiliare che giustificassero il classamento in A/1, la Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.M. 2 agosto 1969 n. 1072

    Non costituisce parametro diretto del classamento catastale; rileva per la nozione fiscale di abitazione di lusso, funzionale all'esclusione di agevolazioni, non per l'attribuzione della categoria A/1.

  • R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 8 ss.

    Richiamato quale disciplina del classamento catastale e della determinazione della rendita delle unità immobiliari.

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 6, 7, 9, 14 e 61

    Richiamato quale normativa di riferimento per categorie, classi e procedimento di classamento catastale.

  • D.Lgs. n. 175/2014

    Richiamato nel contesto della censura proposta dall'Agenzia, in relazione alla disciplina catastale applicabile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale, in assenza di una definizione legislativa puntuale delle categorie e classi, la qualificazione dell'unità immobiliare deve derivare da un apprezzamento di fatto fondato sulle caratteristiche concrete del bene e sulle nozioni correnti nell'opinione generale del contesto spaziotemporale.
  • La nozione di immobile "di lusso" contenuta nel D.M. 2 agosto 1969 non coincide con i criteri di attribuzione della categoria catastale A/1, poiché quel decreto ha una funzione diversa, legata all'accesso a specifiche agevolazioni fiscali.
  • La decisione di merito sul classamento deve contenere una motivazione adeguata e completa sulle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile, inclusa l'ubicazione, quando tali elementi siano rilevanti per la qualificazione catastale.
  • In tema di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c., è censurabile la sentenza che applichi al classamento catastale parametri normativi non pertinenti o che ometta di considerare i criteri di valutazione richiesti dalla disciplina di settore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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