Sentenza n. 5577/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto di revoca del permesso di soggiorno n. I22473835, adottato dal Questore della Provincia di Caserta in data 8 luglio 2026, prot. n. 100.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Caserta di revoca del permesso di soggiorno, motivato con l'irreperibilità del titolare presso il precedente domicilio dichiarato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, cittadino marocchino titolare di un permesso di soggiorno in scadenza il 7 agosto 2026, ha impugnato il decreto di revoca adottato l'8 luglio 2026, fondato sulla sua irreperibilità all'indirizzo di Carinola. Ha dedotto difetto dei presupposti e di istruttoria, violazione degli artt. 5, comma 5, e 6, commi 7 e 8, d.lgs. 286/1998 e omissione dell'avviso di avvio del procedimento. Ha riferito di essersi trasferito a Roma, di aver trasmesso il 7 aprile 2026 alla Questura di Roma una comunicazione di ospitalità relativa al nuovo domicilio e di aver chiesto il rinnovo del permesso il 25 giugno 2026, con appuntamento fissato per il 26 ottobre 2026. Ha inoltre dichiarato un successivo trasferimento, dal 1° agosto 2026, presso un alloggio preso in locazione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il decreto di revoca annullato. Il TAR ha ritenuto violato l'art. 6, comma 8, d.lgs. 286/1998 e insussistente il presupposto dell'irreperibilità: la comunicazione della nuova dimora era stata inviata alla Questura di Roma prima dell'adozione del provvedimento e l'autorità territorialmente competente a riceverla è quella della circoscrizione in cui si trova la nuova dimora, non la questura del precedente domicilio. La comunicazione di ospitalità, contenente i dati del ricorrente, dell'ospitante e del nuovo indirizzo, soddisfaceva l'obbligo di comunicazione previsto dalla norma anche se materialmente trasmessa da un CAF. Gli ulteriori motivi, compresi quelli relativi all'art. 5, comma 5, e all'omesso avviso di procedimento, sono stati assorbiti. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 6, comma 8, d.lgs. 286/1998
la questura “competente” in base al comma 8 dell’articolo 6 citato, infatti, è quella nella cui circoscrizione è compresa la nuova dimora e non quella di precedente dimora; la comunicazione in questione, infatti, risponde alla esigenza di consentire all’autorità di pubblica sicurezza di esercitare il controllo sugli stranieri dimoranti in Italia e questo controllo non può che essere esercitato dalla questura del luogo di attuale e nuova dimora (che diviene competente al rilascio e al rinnovo del titolo di soggiorno).
L'obbligo di comunicare il mutamento del domicilio abituale va assolto nei confronti della questura territorialmente competente per la nuova dimora, poiché è questa l'autorità che deve poter controllare lo straniero e che diviene competente per il rilascio e il rinnovo del titolo di soggiorno.
art. 6, comma 8, d.lgs. 286/1998
quella disposizione infatti impone che la nuova dimora sia comunicata alla Questura, per cui l’invio della comunicazione di ospitalità coi dati anagrafici del ricorrente (coi dati dell’ospitante e col relativo indirizzo) soddisfa l’esigenza che ne alla base, che è quella di porre l’amministrazione a conoscenza del luogo ove lo straniero è reperibile in modo che essa sia posta nella condizione di esercitare i suoi controlli.
La comunicazione di ospitalità trasmessa alla questura, se riporta i dati dello straniero, dell'ospitante e il nuovo indirizzo, soddisfa l'obbligo di comunicazione della nuova dimora, anche quando sia materialmente inviata da un soggetto terzo.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 6, comma 8, d.lgs. 286/1998, la comunicazione della variazione del domicilio abituale dello straniero deve essere indirizzata alla questura competente per la circoscrizione della nuova dimora, non a quella del domicilio precedente.
- La comunicazione di ospitalità inviata alla questura, contenente i dati identificativi dello straniero, dell'ospitante e del nuovo indirizzo, può assolvere l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 6, comma 8, d.lgs. 286/1998, anche se trasmessa materialmente da un intermediario.
- Non è legittimo fondare la revoca del permesso di soggiorno sull'irreperibilità presso il precedente indirizzo quando, prima dell'adozione dell'atto, la nuova dimora sia stata comunicata alla questura territorialmente competente.
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