Cassazione Civile, Ordinanza n. 34862/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, prendendo atto dell'adesione della contribuente alla definizione agevolata della controversia tributaria e dell'assenza di istanza di trattazione o di diniego tempestivo. Ha inoltre disposto che le spese del giudizio estinto restino a carico di chi le ha anticipate, senza liquidazione giudiziale.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva revocato le agevolazioni fiscali applicate a un contratto di mutuo fondiario stipulato con atto notarile del 9 maggio 2014, recuperando maggiore imposta di registro e sanzioni. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto la domanda della contribuente e la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate. In cassazione l'Agenzia ha proposto ricorso avverso tale sentenza. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha depositato memoria dichiarando di aver presentato domanda di definizione agevolata della lite tributaria ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito nella l. n. 136 del 2018, e di aver effettuato il pagamento dovuto, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. La Corte ha verificato che non era stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e che non risultava notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2020, ritenendo dunque perfezionata la definizione agevolata e conseguente l'estinzione del processo; ha inoltre ribadito che, in tale ipotesi, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non devono essere liquidate dal giudice.
Norme richiamate
comma 10; comma 12; comma 13
La definizione agevolata delle controversie tributarie determina la sospensione del processo nei termini previsti; in mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 il processo è dichiarato estinto. Il diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 ed è impugnabile nei termini indicati.
Conversione del d.l. n. 119 del 2018, applicabile alla disciplina della definizione agevolata della lite.
Cass. n. 21826 del 2020
La definizione agevolata della controversia tributaria comprende il pagamento delle spese processuali, che restano a carico della parte che le ha anticipate e non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata della lite tributaria e deposita la prova del pagamento, il processo è destinato all'estinzione se non viene proposta tempestiva istanza di trattazione entro il termine previsto dalla disciplina speciale.
- In assenza di un valido e tempestivo diniego della definizione agevolata, la Corte può prendere atto del perfezionamento della procedura e dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
- Nelle liti tributarie definite mediante pace fiscale, le spese processuali rimangono a carico della parte che le ha anticipate e non sono oggetto di liquidazione da parte del giudice dell'estinzione.
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