Cassazione Civile, Ordinanza n. 10804/2023 del 21/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell’atto di rinuncia depositato dal ricorrente e dell’adesione della parte controricorrente. Ha quindi dichiarato estinto il processo per intervenuta rinuncia, senza statuire sulle spese, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Un soggetto aveva presentato al commissario liquidatore di una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa una domanda di rivendicazione. Il commissario non aveva provveduto sulla domanda; il Tribunale di Ancona, con decreto del 14 febbraio 2019, aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta contro tale mancata decisione. Il soccombente in appello di legittimità ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
senza alcuna statuizione in merito alle spese
in caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, il processo di cassazione si estingue e non vi è pronuncia sulle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando vi aderisce la controparte, determina l’estinzione del processo.
- In caso di estinzione per rinuncia nel giudizio di legittimità, la Corte non provvede sulle spese, se ricorrono i presupposti indicati dall’art. 391, comma 4, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
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