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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28645/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di un fallimento per il riconoscimento, in via privilegiata, di un credito da lavoro subordinato relativo a trattamento di fine rapporto, ferie, ROL, permessi/ex festività, tredicesima e quattordicesima mensilità. In un primo giudizio di legittimità la Corte aveva cassato il decreto del Tribunale che aveva rigettato l’opposizione per asserita mancanza di prova, rilevando che le buste paga prodotte dal lavoratore, recanti le voci maturato/goduto/residuo, dimostravano documentalmente che ferie, ROL e permessi non erano stati integralmente goduti e che, in sede di accertamento del passivo, tali buste paga avevano piena efficacia probatoria del rapporto e del credito, salvo specifiche contestazioni della procedura. Riassunto il giudizio, il Tribunale di Napoli, quale giudice di rinvio, ha nuovamente respinto l’opposizione, affermando che le buste paga non erano sottoscritte e che mancava il libro unico del lavoro, sicché non risultava provato il fatto costitutivo della pretesa. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, da un lato, violazione degli artt. 39 d.l. 112/2008, 1, 2 e 5 l. 4/1953 e dell’art. 384, comma 2, c.p.c., sostenendo che il Tribunale aveva illegittimamente preteso prospetti paga firmati, timbrati o siglati, ignorando che la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni del libro unico del lavoro adempie agli obblighi di documentazione retributiva; dall’altro, violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c., per avere il giudice di rinvio rimesso in discussione questioni già coperte dalla decisione rescindente e quindi precluse nel giudizio chiuso di rinvio.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente fondati entrambi i motivi. Ha affermato che la sentenza rescindente aveva già definitivamente accertato, perché non contestato dal fallimento, l’an della pretesa creditoria e la valenza probatoria delle buste paga prodotte; nel giudizio di rinvio, qualificato come giudizio chiuso, il Tribunale non poteva quindi pretendere ulteriori prove, né rimettere in discussione la sussistenza del rapporto di lavoro o l’efficacia probatoria della documentazione già valutata. Il decreto impugnato è stato perciò cassato con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che dovrà attenersi al principio vincolante fissato in sede rescindente e provvedere anche sulle spese dei giudizi di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto col ricorso per cassazione.

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente e non può riesaminare questioni già definite.

  • art. 39 d.l. 112/2008

    la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni del libro unico del lavoro adempie agli obblighi documentali previsti dalla normativa in materia di prospetti paga.

  • L. 4/1953

    disciplinano gli obblighi relativi ai prospetti paga e il loro contenuto probatorio, richiamati per escludere che fosse necessaria una specifica sottoscrizione ai fini della prova nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al decisum rescindente e non può rimettere in discussione gli accertamenti di fatto o le questioni già definitivamente risolte dalla sentenza di cassazione.
  • Quando la Corte di cassazione ha accertato la valenza probatoria di documenti prodotti e l’assenza di contestazioni specifiche della controparte, il giudice di rinvio non può pretendere nuovi mezzi di prova per negare nuovamente il credito.
  • In sede di accertamento del passivo fallimentare, le buste paga rilasciate dal datore di lavoro possono avere efficacia probatoria del rapporto e del credito insinuato, salvo contestazioni puntuali e contraria prova della procedura.
  • Se un capo della decisione di merito non è stato validamente contestato nel primo giudizio e viene coperto dal principio di diritto della sentenza rescindente, esso non è più contestabile nel giudizio rescissorio.
  • Il giudizio di rinvio ha natura di giudizio chiuso: il suo oggetto è delimitato dal vincolo derivante dalla cassazione, non potendo il giudice ampliare il thema decidendum né aggravare l’onere probatorio della parte vittoriosa in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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