Cassazione Penale, Sentenza n. 14474/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, legale rappresentante e titolare di un'azienda di materiali odontoiatrici, era stata sottoposta agli arresti domiciliari per il concorso, in qualità di privato corruttore, nel delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio del direttore sanitario di una struttura convenzionata. Il ricorso alla Cassazione contestava: (1) violazione del divieto di "bis in idem" cautelare, sostenendo che l'ordinanza impugnata fosse mera ripetizione di un precedente provvedimento sullo stesso procedimento; (2) insufficienza e genericità della motivazione sulle esigenze cautelari, con particolare riferimento al pericolo di reiterazione del reato e al rischio di inquinamento probatorio. La difesa ha argomentato che i rapporti con i medici erano gestiti da collaboratori, che i medici beneficiari erano limitati e in qualche caso pensionati, che la società è sotto commissariamento e che le minacce riferite erano sfoghi non concretizzati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sul "bis in idem" in quanto le misure precedenti erano riferite a fatti diversi e non sussiste duplicazione della stessa misura per gli stessi fatti; ha ritenuto inoltre adeguatamente motivate e fondate le esigenze cautelari indicate dal Tribunale (pericolo di reiterazione e di compromissione delle indagini), richiamando elementi probatori sulla persistenza di un sistema corruttivo attribuito alla ricorrente, la sua protervia e iniziative volte a conoscere gli inquirenti e intimidire testimoni. Pertanto la misura cautelare è stata confermata.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Riferito dal ricorrente in ordine alla retrodatazione del termine di durata della misura; la Corte osserva che tale doglianza era stata sollevata incidentalmente e non muta la valutazione sul divieto di "bis in idem". L'articolo è stato evocato ma non ritenuto risolutivo nel contesto dell'impugnazione.
Giurisprudenza (Sez. U., Galluccio)
Sez. U., n. 26 del 12/11/1993, dep. 1994, Galluccio, Rv. 195806
Principio secondo cui le ordinanze cautelari divenute inoppugnabili acquistano carattere di irrevocabilità che produce un limite alla riproposizione ('bis in idem') salvo che siano cambiate le condizioni sulla base delle quali fu emessa la precedente decisione. La Corte applica il principio per escludere il divieto di bis in idem nel caso concreto, dovendosi valutare il contenuto fattuale dell'addebito e non la mera identità formale del procedimento.
Massime di principio
- Il divieto di "bis in idem" cautelare impedisce la duplicazione di misure per gli stessi fatti e la stessa persona, ma non vieta nuove misure quando il nuovo provvedimento si fonda su fatti diversi o su condizioni mutate rispetto al precedente.
- La valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e rischio di inquinamento probatorio) richiede motivazione concreta basata su elementi probatori: dichiarazioni, cronologia comportamentale, organizzazione del sistema criminoso e iniziative poste in essere dall'indagato dopo l'avvio delle indagini.
- La sola identità formale del procedimento (stesso fascicolo o titolo processuale) non è sufficiente per impugnare una nuova misura: conta il contenuto fattuale e l'oggetto specifico dell'addebito.
- Argomentazioni difensive generiche (es. riferimenti al commissariamento della società, al fatto che le relazioni erano gestite da terzi o che le minacce sono rimaste "sfoghi") possono non essere persuasive se il giudice evidenzia elementi concreti che indicano persistenza del rischio.
- La prova dell'assenza di rischio di inquinamento probatorio è più solida se documentata: sequestri, gestione delle evidenze da parte di terzi (commissario), assenza di contatti con potenziali testimoni. Se tali misure non sono convincenti, il giudice può ritenere sussistenti i pericoli cautelari.
- In sede cautelare la Corte di legittimità limita la verifica ai vizi di legittimità della motivazione e della logica del ragionamento giurisdizionale; non sostituisce il giudizio di merito se la valutazione del giudice del riesame è supportata da riferimenti probatori.
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