Cassazione Penale, Ordinanza n. 02980/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva condannato l'imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso per cassazione è stato dedotto un solo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché sostanzialmente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito e, comunque, formulata in modo generico, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
La sentenza impugnata riguardava una condanna per resistenza a pubblico ufficiale; la Corte non entra nel merito della tipicità del reato, limitandosi a rilevare che la condanna era già stata pronunciata in appello.
circostanze attenuanti generiche
La censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile se meramente riproduttiva di questioni già valutate dai giudici di merito e se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione una doglianza è inammissibile quando si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese nei precedenti gradi di merito, senza introdurre rilievi nuovi o specifici.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata; una critica generica è inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere utilmente censurato in cassazione solo con argomentazioni specifiche e non meramente assertive o reiterative.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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