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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15627/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla propria responsabilità; con il terzo ha contestato la valutazione delle prove testimoniali rese dal curatore e dal liquidatore; con il secondo ha sostenuto che la condotta dovesse essere ricondotta alla bancarotta semplice; con il quarto ha censurato il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena, lamentando anche un aumento per una pretesa aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non consentite in sede di legittimità le censure del primo e del terzo motivo, perché dirette a sollecitare una diversa lettura del fatto e delle prove. Ha considerato inedito il secondo motivo, relativo alla qualificazione giuridica della condotta come bancarotta semplice. Ha giudicato manifestamente infondato il quarto motivo, osservando che la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era adeguata e che l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità non era stata né contestata né riconosciuta, mentre era stata applicata la continuazione fallimentare, istituto favorevole al reo. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato dal giudice di merito e non censurabile nei termini proposti.

  • art. 216 l. fall.

    Le condotte erano state qualificate come bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; la diversa qualificazione invocata in ricorso come bancarotta semplice è stata ritenuta inammissibile perché introdotta per la prima volta in cassazione.

  • art. 99 c.p.

    Non emerge un'applicazione diretta della recidiva; la sentenza richiama invece la continuazione fallimentare come istituto favorevole al reo.

  • art. 81 c.p.

    La Corte richiama la c.d. continuazione fallimentare come disciplina applicata in senso favorevole all'imputato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che mirino soltanto a una nuova valutazione del merito o delle prove, quando si risolvano in doglianze di fatto sulla ricostruzione della responsabilità.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che introduca per la prima volta in cassazione una diversa qualificazione giuridica del fatto non devoluta nei gradi di merito.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia fornito motivazione adeguata e non manifestamente illogica.
  • Non può essere censurata la misura della pena sulla base di un'aggravante che non risulti contestata o riconosciuta nella sentenza impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiInutilizzabilità della provaContinuazione

Testo integrale

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