Sentenza del 03/08/2016 n. 16181 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune aveva emesso un avviso di accertamento ICI per l'anno 2007, rettificando il valore dei fabbricati agricoli della società. La contribuente sosteneva che gli immobili fossero fabbricati rurali strumentali all'attività agricola e, quindi, esenti dall'ICI. La CTR aveva escluso l'esenzione perché gli immobili risultavano accatastati in categoria D/8, anziché A/6 o D/10. La società ha contestato tale decisione, sostenendo soprattutto che la procedura introdotta dal D.L. n. 70 del 2011 consentiva il riconoscimento retroattivo della ruralità, purché fosse stata presentata tempestivamente la domanda di variazione catastale con autocertificazione dei requisiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso sui primi due motivi, ritenendo applicabile lo ius superveniens relativo alla procedura di riconoscimento retroattivo delle categorie catastali rurali A/6 o D/10. Ha cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa ad altra sezione della CTR Emilia-Romagna, che dovrà verificare se la domanda presentata dalla società il 30 settembre 2011, corredata dall'autocertificazione, fosse idonea a riconoscere la ruralità degli immobili anche per il quinquennio precedente, incluso l'anno d'imposta 2007. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito e la decisione sulle spese è stata rimessa al giudice del rinvio. Non è stata quindi riconosciuta direttamente l'esenzione, ma è stata riaperta la possibilità di ottenerla mediante l'accertamento richiesto.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a)
La norma individua il presupposto dell'ICI e, alla luce della normativa interpretativa successiva, consente l'esclusione dall'imposta dei fabbricati rurali riconosciuti come tali secondo la disciplina catastale applicabile.
D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito dalla L. n. 133 del 1994
Stabilisce i requisiti sostanziali di ruralità degli immobili, inclusa la loro strumentalità rispetto all'attività agricola.
D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 14 del 2009
È stato interpretato nel senso che l'esenzione ICI dei fabbricati rurali richiede, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, l'iscrizione catastale nella categoria A/6 o D/10, salvo attivazione degli strumenti per correggere il classamento.
D.L. n. 70 del 2011, art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, convertito dalla L. n. 106 del 2011
Ha introdotto una procedura speciale per chiedere la variazione catastale e il riconoscimento della ruralità degli immobili, con effetti retroattivi fino al quinto anno antecedente alla domanda, purché fossero rispettati i termini e le formalità previste.
D.L. n. 216 del 2011, art. 29, comma 8, convertito dalla L. n. 14 del 2012
Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ... anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti ... e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2012.
Ha salvaguardato gli effetti delle domande di variazione catastale presentate entro il termine prorogato, mantenendo la possibilità del riconoscimento della ruralità.
D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-ter, convertito dalla L. n. 124 del 2013
Le domande di variazione catastale ... e l'inserimento dell'annotazione degli atti catastali producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità ... a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.
Conferma l'efficacia retroattiva quinquennale delle domande di variazione catastale e delle annotazioni catastali ai fini del riconoscimento della ruralità.
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 18565 del 21 agosto 2009
L'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10) ... non è soggetto all'imposta.
L'orientamento afferma la rilevanza decisiva del classamento catastale: in assenza delle categorie A/6 o D/10, il contribuente deve impugnare il classamento per ottenere il riconoscimento della ruralità ai fini ICI.
Massime di principio
- Per l'esenzione ICI dei fabbricati rurali non basta, secondo l'orientamento prevalente richiamato dalla sentenza, dimostrare che l'immobile sia concretamente utilizzato per l'attività agricola: occorre normalmente anche il riconoscimento catastale della ruralità, mediante categoria A/6 o D/10 o idonea annotazione.
- Quando l'immobile è accatastato in una categoria diversa, come la D/8, il contribuente deve attivarsi per impugnare o modificare il classamento; in mancanza, il fabbricato resta ordinariamente soggetto all'ICI.
- Le procedure speciali previste dal D.L. n. 70 del 2011 e dalla normativa successiva possono consentire, se rispettate le condizioni e i termini, il riconoscimento retroattivo della ruralità fino al quinto anno precedente la domanda.
- La presentazione della domanda non determina automaticamente l'esenzione: il giudice deve verificare la tempestività, la completezza dell'autocertificazione, la sussistenza continuativa dei requisiti di ruralità e l'idoneità della domanda a coprire l'annualità controversa.
- In caso di domanda presentata il 30 settembre 2011, il riconoscimento retroattivo quinquennale può comprendere l'anno 2007, ma l'esito definitivo dipende dall'accertamento concreto demandato al giudice del rinvio.
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