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Sentenza

Sentenza del 28/06/2016 n. 13331 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia nasce dalla donazione, il 20 giugno 2006, da parte di B.A.M. alle figlie C.B. e F. della nuda proprietà di vari immobili, con riserva di usufrutto per sé e per il coniuge. L’Agenzia aveva rettificato il valore dei beni e recuperato imposte ipotecarie e catastali per complessivi 68.998 euro, oltre sanzioni e interessi; l’avviso non era stato impugnato e, dopo l’iscrizione a ruolo, era stata notificata una cartella di 163.716,30 euro. C.B. aveva impugnato la cartella deducendo l’assenza di valida notifica dell’avviso presupposto e l’incongruità della liquidazione. In Cassazione l’Agenzia ha contestato, con il primo motivo, che la CTR avesse dichiarato inammissibile il suo appello per avere dedotto soltanto in quella sede la regolarità della notifica e prodotto i relativi documenti: secondo l’Ufficio si trattava di mera difesa, non di eccezione nuova. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione delle regole sulla notifica postale, sostenendo che la mancata consegna della raccomandata alla destinataria richiedesse l’invio di una seconda raccomandata, senza necessità di provarne la ricezione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: affermare in appello che l’atto presupposto era stato notificato regolarmente costituisce una mera difesa, diretta a contrastare la contestazione della contribuente, e non un’eccezione nuova vietata dall’art. 57 del D.Lgs. 546/1992. Ha inoltre riconosciuto che nel processo tributario d’appello è possibile produrre nuovi documenti anche se preesistenti al giudizio di primo grado, secondo la disciplina speciale dell’art. 58 del medesimo decreto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la decisione impugnata aveva dichiarato inammissibile l’appello e le sue considerazioni sul merito erano solo ad abundantiam, prive di effetti giuridici e non autonomamente impugnabili. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio a una diversa sezione della CTR di Roma, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; non è stata quindi definita in Cassazione la questione sostanziale sulla validità della notifica.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    Se dunque la norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, comporta esclusivamente la preclusione delle eccezioni "nuove" e cioè di quelle eccezioni che si risolvono in "mutamento, in secondo grado, degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa" con conseguente ampliamento del "theme decidendum"

    Il divieto riguarda le eccezioni nuove che modificano gli elementi materiali del fatto e ampliano il tema della controversia. Non impedisce all’Ufficio di svolgere in appello mere difese che contestano le ragioni del contribuente senza introdurre fatti nuovi.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58

    Sotto tale profilo vale bene richiamare il costante orientamento di questa Corte - avvalorato dal dato normativo testuale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 - in ordine alla specialità del rito tributario, che non consente un automatico rinvio formale all'art. 345 c.p.c. (ed alle condizioni ivi previste di ammissibilità di nuove prove documentali in grado di appello: Cass., 24 maggio 2002, n. 7602), non incontrando limiti nel processo tributario di appello la produzione di nuovi documenti "ancorchè preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado"

    Nel rito tributario d’appello possono essere prodotti nuovi documenti, anche se già esistenti durante il primo grado; non si applicano automaticamente i limiti dell’art. 345 c.p.c. alla produzione documentale.

  • Art. 111, comma 2, Cost.

    Ne consegue che le eventuali argomentazioni di merito, rese "ad abundantiam" nella motivazione della sentenza, sono prive di effetti giuridici e non determinano alcun onere o interesse all'impugnazione in capo alla parte soccombente

    In coerenza con la ragionevole durata del processo, le valutazioni sul merito formulate solo ad abundantiam dopo una declaratoria che impedisce di esaminare il merito non producono effetti giuridici e non devono essere impugnate autonomamente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la parte può in appello replicare alle contestazioni già introdotte e sostenere che un fatto costitutivo — come la notifica dell’atto presupposto — si sia verificato: questa è una mera difesa, non un’eccezione nuova, se non muta i fatti e non amplia il tema della lite.
  • Nel giudizio tributario d’appello è ammessa la produzione di nuovi documenti, anche preesistenti al primo grado; non si applicano automaticamente le limitazioni dell’art. 345 c.p.c.
  • Se una sentenza dichiara inammissibile il ricorso o l’appello e aggiunge considerazioni sul merito solo ad abundantiam, queste non costituiscono una decisione efficace sul merito né richiedono un’impugnazione autonoma.
  • La cassazione con rinvio per un errore processuale non risolve automaticamente la questione sostanziale: nel caso concreto, la validità della notifica dell’avviso presupposto resta da valutare nel giudizio di rinvio.

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