LEGGE 4 febbraio 1992, n. 70
Disposizioni per la riproduzione a colori sulle schede di votazione del contrassegno di lista.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSostituisce il n.4 dell'art.24 del T.U. sulle elezioni (DPR 361/1957) stabilendo che le liste definitive e i relativi contrassegni siano trasmessi immediatamente alla prefettura del capoluogo del collegio e che i contrassegni siano riprodotti sulle schede di votazione con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ex art.14. Si applica anche al Senato. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Trasmissione e colorazione dei contrassegni elettorali per la stampa delle schede
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