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Sentenza

Sentenza n. 57/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia: - dell’ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificata in data-OMISSIS-, con la quale il Comune di Montebello Jonico ha irrogato al ricorrente la sanzione pecuniaria per opere abusive ai sensi dell’art. 31 comma 4/bis d.P.R n. 380 /2001 e ss.mm.ii per l’importo di € 20.000.00, a seguito dell’inottemperanza dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS- - ove occorresse della relazione di sopralluogo effettuata dall’UTC del Comune di Montebello Jonico, prot. n. -OMISSIS-; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, allegati, preliminari e/o consequenziali.

Giustizia amministrativa202100629

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sanzione pecuniaria di 20.000 euro per mancata ottemperanza a un’ordinanza di demolizione, ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione pecuniaria irrogata per la mancata esecuzione dell’ordinanza di demolizione relativa a opere abusive. Ha dedotto: 1) violazione dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 ed eccesso di potere, sostenendo di non essere autore dell’abuso, di non avere la disponibilità dell’immobile e di non rientrare tra i soggetti responsabili indicati dall’art. 29 del medesimo decreto; 2) invalidità o inefficacia dell’ordinanza di demolizione, poiché l’immobile sarebbe stato sottoposto a sequestro penale, con conseguente impossibilità di eseguire il comando demolitorio; 3) carenza di istruttoria e illogicità, in ragione dell’esistenza di titoli edilizi originari, della presentazione di un’istanza di permesso di costruire in sanatoria e della prospettata inefficacia dell’ordinanza di demolizione; 4) violazione dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, nonché dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, per l’applicazione della sanzione nella misura massima senza adeguata considerazione della tipologia e delle caratteristiche dell’abuso; 5) violazione del legittimo affidamento, asseritamente maturato per il decorso di circa ventiquattro anni dalla realizzazione delle opere. In corso di giudizio ha inoltre chiesto un sopralluogo istruttorio per verificare l’avvenuta ottemperanza all’ordine demolitorio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ha ritenuto irrilevante la richiesta di sopralluogo, poiché la legittimità della sanzione deve essere valutata in base alla situazione esistente al momento della sua adozione, senza rilevanza di sopravvenienze fattuali. Il Collegio ha qualificato la sanzione ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 come misura coercitiva indiretta volta a sanzionare l’inerzia rispetto all’obbligo di rimuovere l’abuso, presupponendo una colpevole inottemperanza del soggetto che abbia la disponibilità materiale e giuridica del bene. Ha ritenuto che l’ordinanza di demolizione, non impugnata, fosse divenuta definitiva e costituisse valido presupposto della sanzione successiva; non era quindi possibile contestarne incidentalmente la legittimità nel giudizio contro la sanzione pecuniaria. La dedotta indisponibilità derivante dal sequestro penale è stata ritenuta smentita dalla stessa condotta del ricorrente, che, dopo il sequestro e la notifica dell’ordine di demolizione, aveva presentato un’istanza di sanatoria contenente anche interventi di ripristino e aveva successivamente comunicato l’avvio delle operazioni di rimessione in pristino. Tali elementi dimostravano la concreta disponibilità del bene e la possibilità di ottemperare all’ordine. Quanto alla misura della sanzione, il provvedimento indicava che le opere rientravano nella tipologia di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire in aree o edifici soggetti all’art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001, per i quali era prevista la sanzione massima secondo i criteri comunali. Il ricorrente non aveva fornito adeguato principio di prova per contestare tale qualificazione; inoltre, la relazione tecnica allegata alla domanda di sanatoria attestava la sottoposizione dell’area a vincolo paesaggistico-ambientale. Il decorso del tempo non determinava né prescrizione né legittimo affidamento, poiché la sanzione non puniva la realizzazione originaria dell’abuso, ma la successiva omessa esecuzione dell’ordine di demolizione. È stata dichiarata tardiva e comunque irrilevante l’ulteriore deduzione, formulata in memoria, relativa all’effettuazione del sopralluogo prima della scadenza del termine di novanta giorni: il termine doveva essere calcolato con riferimento alla notifica dell’ordinanza al ricorrente, destinatario dell’obbligo, e non alla distinta notifica al coobbligato esecutore dei lavori. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    la sanzione amministrativa pecuniaria è finalizzata a sanzionare la mancata rimozione dell’abuso e l’inerzia di chi non si è adoperato per ripristinare l’assetto urbanistico-edilizio violato

    La sanzione ha natura di misura coercitiva indiretta e sanziona l’inottemperanza colpevole all’ordine di demolizione da parte del soggetto che dispone materialmente e giuridicamente del bene; può colpire anche chi non abbia realizzato l’abuso.

  • art. 29 d.P.R. 380/2001

    La disciplina della responsabilità dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell’abuso non esclude, ai fini della sanzione per inottemperanza, la responsabilità del destinatario dell’ordine demolitorio che abbia la disponibilità del bene e non vi ottemperi.

  • art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001

    La riconduzione delle opere abusive alle aree o agli edifici contemplati dalla disposizione giustifica, secondo i criteri comunali richiamati nel provvedimento, l’applicazione della sanzione pecuniaria nella misura massima.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La presentazione di una richiesta di permesso di costruire in sanatoria non impedisce di per sé la valutazione dell’inottemperanza all’ordine demolitorio, né dimostra l’inefficacia dell’ordine; nel caso concreto, la domanda ha anzi costituito elemento rivelatore della disponibilità del bene da parte del ricorrente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, unitamente all’art. 10 del regolamento UE 2016/679, per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 punisce l’omessa esecuzione dell’ordine di demolizione e non la mera realizzazione originaria dell’abuso; presuppone quindi una colpevole inottemperanza del destinatario che abbia la disponibilità materiale e giuridica del bene.
  • Il destinatario di un’ordinanza di demolizione divenuta definitiva non può contestarne incidentalmente la legittimità nel successivo giudizio contro la sanzione pecuniaria per inottemperanza: l’ordine demolitorio ormai consolidato costituisce il presupposto valido degli atti sanzionatori conseguenti.
  • La mancata realizzazione dell’abuso da parte del destinatario dell’ordine non esclude l’applicazione della sanzione ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 quando egli disponga della concreta possibilità materiale e giuridica di eseguire la demolizione.
  • La disponibilità del bene e la possibilità di ottemperare possono essere desunte dalla condotta del destinatario, quale la presentazione di un’istanza di sanatoria contenente interventi di ripristino o la comunicazione dell’avvio delle operazioni di rimessione in pristino; tali condotte possono rendere non decisivo il richiamo a un precedente sequestro penale.
  • Il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso non determina legittimo affidamento rispetto alla sanzione per inottemperanza, poiché quest’ultima consegue alla mancata esecuzione di un ordine demolitorio più recente e non alla realizzazione dell’opera abusiva.
  • Ai fini della verifica dell’inottemperanza, il termine assegnato per adempiere all’ordine demolitorio deve essere riferito alla notifica effettuata al destinatario cui viene contestato l’inadempimento, non alla distinta notifica eseguita nei confronti di un coobbligato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaEfficacia ed esecutorietàDecadenza e tardività

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