Cassazione Penale, Ordinanza n. 32787/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato la sua condanna per contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e per uso degli strumenti contraffatti, in continuazione e in concorso. Con un unico motivo ha dedotto l'omessa retrodatazione della commissione del reato, sostenendo che da tale retrodatazione sarebbe derivata l'estinzione del reato per prescrizione. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la retrodatazione avrebbe richiesto un accertamento di merito mai prospettato in precedenza, neppure in appello, e quindi precluso nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto coincidente la data di commissione del reato con quella dell'accertamento, ossia il 19 dicembre 2016, e ha stabilito che, considerando il riconoscimento della recidiva reiterata e infraquinquennale, il termine massimo di prescrizione, pari a undici anni e tre mesi, sarebbe maturato soltanto il 19 marzo 2028. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento della contestazione unitaria dei fatti in continuazione.
Richiamato quale fondamento della contestazione del concorso di persone nel reato.
contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti
Individua la fattispecie contestata relativa alla contraffazione e all'uso di sigilli o strumenti destinati alla pubblica autenticazione o certificazione.
in relazione all'art. 477 cod. pen.
Richiamato quale disposizione applicabile alla falsità materiale commessa dal privato, in relazione alla falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative.
in relazione all'art. 482 cod. pen.
Richiamato quale norma cui l'art. 482 c.p. collega la falsità materiale oggetto della contestazione.
Massime di principio
- È inammissibile, in sede di legittimità, una richiesta di retrodatazione della commissione del reato quando essa presuppone un nuovo accertamento di merito non dedotto nei precedenti gradi di giudizio.
- La questione relativa alla prescrizione non può essere fondata su una diversa ricostruzione della data di commissione del reato che non risulti già accertata nei giudizi di merito e che richieda valutazioni fattuali precluse alla Corte di cassazione.
- Quando la data di commissione del reato coincide con la data dell'accertamento e il termine massimo di prescrizione non è ancora maturato, la doglianza sulla prescrizione è manifestamente infondata.
- Il riconoscimento della recidiva reiterata e infraquinquennale incide, secondo quanto affermato nella decisione, sul calcolo del termine massimo di prescrizione.
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