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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06369/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito di appello resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per il delitto previsto dall'art. 16 della legge n. 3 del 2012. L'unico motivo deduceva una pretesa carenza e contraddittorietà della motivazione sull'affermazione di responsabilità. La Corte ha rilevato, però, che la censura non si confrontava con la motivazione della decisione impugnata, in particolare con quanto affermato sull'elemento soggettivo, e si risolveva nella proposta di una diversa ricostruzione del fatto, non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 16 legge n. 3 del 2012

    Norma incriminatrice posta a base della conferma della responsabilità penale in appello; dalla sentenza non emerge il contenuto specifico della fattispecie, ma solo che l'imputazione riguardava tale disposizione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata quale base del principio secondo cui la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità presuppone profili di colpa dell'impugnante.

  • Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01

    Richiamata per il principio per cui il motivo di ricorso deve confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata per costituire una censura di legittimità.

  • Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01

    Richiamata per il principio secondo cui in cassazione non è consentita una mera alternativa ricostruzione del fatto.

  • Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01

    Richiamata in tema di condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve misurarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura meramente assertiva o astratta, che non si confronti con gli snodi motivazionali decisivi, è inidonea a integrare un valido motivo di legittimità.
  • In sede di legittimità non è consentito proporre una diversa ricostruzione del fatto o una rivalutazione del merito, poiché la Corte di cassazione non è giudice del fatto.
  • La deduzione di vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità non è ammissibile se si traduce nella contestazione generica della motivazione senza incidere specificamente sui passaggi decisivi della decisione impugnata, come quelli relativi all'elemento soggettivo.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali; quando l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa dell'impugnante, può essere disposta anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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