Cassazione Penale, Ordinanza n. 05592/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che l'aveva condannata per una omissione informativa nella domanda di Reddito di cittadinanza. In particolare, le veniva addebitato di non avere indicato che il figlio era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, circostanza rilevante ai fini del beneficio. Con il ricorso in cassazione ha denunciato violazione di legge in relazione all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019 e ha contestato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo in sostanza la configurabilità di un errore scusabile, anche perché il modulo non avrebbe espressamente richiesto quel dato informativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha condiviso la valutazione della sentenza impugnata secondo cui l'omessa indicazione della misura cautelare applicata al figlio integrava una falsa/omessa indicazione rilevante per l'ottenimento del beneficio. Ha escluso che potesse parlarsi di errore scusabile o inevitabile: la questione è stata qualificata come errore di diritto sui presupposti ostativi, che non esclude il dolo ai sensi dell'art. 5 c.p., e la disciplina del Reddito di cittadinanza è stata ritenuta non connotata da criticità o incertezza tali da rendere inevitabile l'errore. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019
norma richiamata come base della contestazione relativa all'indebita fruizione del Reddito di cittadinanza mediante omissione di informazioni dovute
l'errore sui presupposti ostativi è stato qualificato come errore di diritto che non esclude il dolo, salvo che sia inevitabile; nel caso concreto l'errore è stato ritenuto non inevitabile
Massime di principio
- In materia di Reddito di cittadinanza, l'omessa indicazione di una circostanza relativa a un familiare che incida sui requisiti ostativi del beneficio può integrare condotta penalmente rilevante quando sia finalizzata all'ottenimento della prestazione.
- L'errore del richiedente sui presupposti ostativi non è di per sé scriminante: se si tratta di errore di diritto, esso non esclude il dolo ai sensi dell'art. 5 c.p., salvo che risulti inevitabile.
- Per escludere la responsabilità non basta dedurre che il modulo non richiedesse espressamente il dato omesso; occorre dimostrare un'obiettiva incertezza normativa o una reale non esigibilità della corretta percezione del requisito ostativo.
- Quando la disciplina del beneficio è chiara e priva di profili di particolare complessità, l'errore invocato dal richiedente è normalmente qualificato come evitabile e quindi non idoneo a escludere il dolo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05454/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05469/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05471/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05472/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05473/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05474/2026 del 11/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →