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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12544/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero dirette contro valutazioni di merito già adeguatamente motivate e non caratterizzate da illogicità manifesta. In conseguenza dell'inammissibilità, ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il delitto di evasione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi di impugnazione riguardavano: 1) la contestazione della ricostruzione di merito, in particolare la valutazione di totale inverosimiglianza della documentazione prodotta per giustificare il presunto malfunzionamento del citofono; 2) il diniego delle circostanze attenuanti generiche; 3) il rigetto della causa di non punibilità, motivato dal giudice di merito con riguardo all'assenza di elementi idonei a misurare l'offensività della condotta, avvenuta in piena notte e protrattasi per un tempo apprezzabile. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure riproponevano questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni corrette e non manifestamente illogiche, quindi non sindacabili in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di merito già valutate e motivate dal giudice di appello con argomenti giuridicamente corretti e non manifestamente illogici.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è espressione di un apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non arbitraria.
  • La causa di non punibilità può essere legittimamente negata quando il giudice di merito motivi sull'assenza di elementi idonei a definire il concreto grado di offensività della condotta.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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