Cassazione Penale, Ordinanza n. 12544/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero dirette contro valutazioni di merito già adeguatamente motivate e non caratterizzate da illogicità manifesta. In conseguenza dell'inammissibilità, ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il delitto di evasione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi di impugnazione riguardavano: 1) la contestazione della ricostruzione di merito, in particolare la valutazione di totale inverosimiglianza della documentazione prodotta per giustificare il presunto malfunzionamento del citofono; 2) il diniego delle circostanze attenuanti generiche; 3) il rigetto della causa di non punibilità, motivato dal giudice di merito con riguardo all'assenza di elementi idonei a misurare l'offensività della condotta, avvenuta in piena notte e protrattasi per un tempo apprezzabile. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure riproponevano questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni corrette e non manifestamente illogiche, quindi non sindacabili in sede di legittimità.
Norme richiamate
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di merito già valutate e motivate dal giudice di appello con argomenti giuridicamente corretti e non manifestamente illogici.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è espressione di un apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non arbitraria.
- La causa di non punibilità può essere legittimamente negata quando il giudice di merito motivi sull'assenza di elementi idonei a definire il concreto grado di offensività della condotta.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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