Cassazione Penale, Ordinanza n. 05850/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, senza affrontare nel merito le censure. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 27/06/2025. Dal testo emerge che la decisione impugnata era stata emessa ex art. 599-bis c.p.p., quindi all'esito di un procedimento definito con rinuncia ai motivi o con accordo sulla pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non deducibili in questa sede: in particolare, sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione, cioè in una pena fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
Norme richiamate
Le sentenze emesse ex art. 599-bis c.p.p. non consentono la deduzione in cassazione di censure relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e a vizi della pena che non integrino illegalità della sanzione.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile come motivo di ricorso avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. non sono proponibili in cassazione censure che ripropongano motivi rinunciati.
- In tale contesto non è deducibile la mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo i casi espressamente ammessi dalla legge o dal rito applicato.
- I vizi concernenti la determinazione della pena sono deducibili in cassazione solo se si traducono in illegalità della sanzione, ossia quando la pena sia fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- La proposizione di un motivo non deducibile comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso e le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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