Cassazione Civile, Ordinanza n. 15818/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente impugnava in cassazione l'ordinanza del Giudice di Pace che aveva respinto la sua opposizione avverso un decreto prefettizio di espulsione. La fattispecie originava da un cittadino marocchino residente in Spagna al quale era stato intimato dal Questore di Milano di rientrare nel territorio spagnolo, poiché la sua permanenza in Italia si era protratta oltre tre mesi. Successivamente il Prefetto di La Spezia aveva emesso decreto di espulsione. In primo grado l'opposizione era stata rigettata perché non risultava provata l'impugnazione del provvedimento questorile presupposto. In cassazione venivano dedotti tre motivi: 1) assenza di motivazione comprensibile e violazione dell'art. 13, comma 7, T.U.I. per mancata traduzione del decreto in lingua conosciuta dallo straniero; 2) difetto di motivazione e di istruttoria del giudizio di merito, per non avere il Giudice di pace valutato la asserita non pericolosità dell'opponente né spiegato perché fosse stata disposta l'espulsione e non una sanzione pecuniaria; 3) ulteriore difetto di motivazione e istruttoria, per avere ritenuto legittima l'espulsione fondata sulla precedente intimazione del Questore senza verificare eventuali giustificazioni della permanenza in Italia e senza chiarire gli accertamenti compiuti sulla situazione personale del ricorrente.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la questione della traduzione del decreto non era stata dedotta nel giudizio di merito e introduceva un tema nuovo, non proponibile in cassazione in quanto richiedente accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di pace. Ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, il secondo e il terzo motivo: il decreto di espulsione conteneva un'indicazione sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 13, comma 3, T.U.I., essendo sufficiente il richiamo al protrarsi del soggiorno oltre il limite di novanta giorni per i soggiorni brevi; non occorreva valutare ulteriori presupposti, né era la pubblica amministrazione tenuta a verificare fatti impeditivi dell'allontanamento che dovevano invece essere allegati e provati dallo straniero. Non essendosi costituiti gli intimati, la Corte non ha provveduto sulle spese. Ha inoltre osservato che il procedimento era esente da tassa o imposta e che non era dovuto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 7, T.U.I.
Il decreto di espulsione deve essere tradotto in una lingua conosciuta dal migrante, ma la relativa censura è inammissibile in cassazione se non sia stata dedotta nel giudizio di merito e richieda accertamenti di fatto nuovi.
art. 13, comma 3, T.U.I.
Il decreto di espulsione amministrativa deve contenere elementi necessari e sufficienti a identificare con chiarezza la violazione addebitata; è sufficiente il richiamo al protrarsi del soggiorno oltre il limite consentito per i soggiorni brevi, senza necessità di ulteriori valutazioni sui presupposti dell'allontanamento.
art. 18, comma 8, d. lgs. 150/2011
Il procedimento è esente da ogni tassa o imposta.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che presuppongano accertamenti in fatto non compiuti dal giudice di merito.
- In tema di espulsione amministrativa dello straniero, l'obbligo di motivazione è soddisfatto se il provvedimento indica con sufficiente chiarezza la violazione che ne costituisce il presupposto, senza necessità di una motivazione analitica su ulteriori elementi non richiesti dalla norma.
- Quando l'espulsione si fonda sul superamento del termine di soggiorno consentito, spetta allo straniero allegare e provare eventuali fatti impeditivi o giustificativi della permanenza nel territorio nazionale.
- La mancata contestazione in sede di merito di un vizio relativo alla traduzione del provvedimento preclude la deduzione della relativa censura in cassazione.
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