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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28580/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia trae origine dall'azione proposta da una cooperativa poi sottoposta a liquidazione coatta amministrativa per ottenere la revocatoria, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall., di rimesse in conto corrente effettuate tra il 3 gennaio 2005 e il 10 maggio 2005 in favore della banca poi succeduta da altro istituto di credito. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e negato la revocabilità, ritenendo non provata la scientia decoctionis della banca al momento degli incassi. Avverso tale sentenza la cooperativa aveva proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio; la banca controricorrente non ha accettato la rinuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia agli atti del giudizio di legittimità effettuata dalla ricorrente e della mancata accettazione da parte della controricorrente. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio, compensando le spese di legittimità per giustificate ragioni, anche in considerazione della risalenza temporale del ricorso. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, l. fall.

    norma posta a fondamento dell'azione revocatoria delle rimesse in conto corrente, subordinata alla prova della scientia decoctionis del creditore beneficiario

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, ma solo ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi tipici di soccombenza in impugnazione

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, se non accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo di legittimità.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni soccombenti non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la disposizione ha natura eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
  • In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può compensare le spese di legittimità ove ricorrano giustificate ragioni.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaSpese di liteRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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