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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24260/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di convalida del G.I.P. al provvedimento del Questore di Lecce (obbligo di presentazione) per violazione del diritto di difesa: dedotta la violazione del termine di 48 ore per la presentazione di memorie e la mancata valutazione, da parte del G.I.P., di una memoria difensiva inviata via PEC il 08/11/2022 alle ore 9:50, trasmessa entro il termine previsto.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il profilo relativo al mancato rispetto materiale del termine di 48 ore (ha desunto dagli atti che la richiesta di convalida del P.M. pervenne alle 9:45 dell'8/11/2022 e che il deposito dell'ordinanza è avvenuto dopo il decorso del termine). Tuttavia ha accolto il secondo profilo: la memoria difensiva inviata via PEC entro il termine non è stata presa in considerazione né menzionata nell'ordinanza di convalida, ciò integra violazione sostanziale del diritto di difesa e determina l'illegittimità della convalida. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecce e ha dichiarato sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore (limitatamente all'obbligo di presentazione) fino alla nuova valutazione, ordinando che il G.I.P. prenda in esame la memoria pretermessa.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6

    L'art. 6 (comma 2) impone il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore per permettere l'esercizio del diritto di difesa; il comma 2-bis ammette la possibilità di presentare memorie tramite PEC, con la natura cartolare e 'ad horas' del procedimento.

  • Art. 178 cod. proc. pen., lett. c)

    La violazione del termine dilatorio o di garanzie essenziali del contraddittorio può costituire nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c).

Massime di principio

  • Il G.I.P. non deve convalidare il provvedimento del Questore prima che siano trascorse 48 ore dalla notifica: il rispetto del termine è requisito essenziale del diritto di difesa.
  • La mancanza di indicazione dell'ora in un atto soggetto a termine 'orario' rende necessario desumere il rispetto del termine da elementi obiettivi degli atti; in assenza di elementi contrari, può ritenersi valido il deposito se risulta che l'istruttoria e il deposito sono avvenuti dopo eventi temporali certi.
  • Le memorie difensive trasmesse tramite PEC entro il termine di 48 ore sono ammissibili e devono essere esaminate: il G.I.P. è tenuto a valutare e, se esclude le deduzioni, a fornire almeno una sintetica motivazione del perché esse non siano meritevoli di accoglimento.
  • L'omessa considerazione di memorie difensive rilevanti costituisce violazione sostanziale del diritto di difesa e comporta l'illegittimità della convalida, con annullamento e rinvio e con sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
  • In casi simili, è importante documentare tempestivamente l'invio (data e ora PEC) e verificare che l'ufficio giudiziario abbia effettivamente preso in carico la PEC; se la memoria non è menzionata in ordinanza, è fondata la via dell'impugnazione per violazione del contraddittorio.

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