Cassazione Civile, Ordinanza n. 15945/2024 del 07/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (medici)
La controversia
I ricorrenti avevano agito per ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito perché, pur avendo conseguito la laurea in medicina e frequentato scuole di specializzazione, non avevano percepito alcuna remunerazione durante il periodo formativo. Sostenevano che le direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, imponessero agli Stati membri di garantire un'adeguata retribuzione agli specializzandi e che l'Italia avesse attuato tardivamente e solo parzialmente tali obblighi con la legge n. 257 del 1991. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano negato il risarcimento ritenendo che i corsi di specializzazione fossero iniziati prima del 1983, cioè prima della scadenza del termine di recepimento. In cassazione i ricorrenti hanno censurato il rigetto totale della domanda, sostenendo che il diritto al risarcimento spetta anche a chi si sia iscritto prima della scadenza del termine di attuazione, purché la formazione sia proseguita oltre tale data e sia cessata successivamente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-590/20 e la successiva adesione delle Sezioni Unite, secondo cui anche gli specializzandi iscritti in anni anteriori al 1982-1983 hanno diritto al risarcimento, ma limitatamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione del corso. Per questo la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché applichi il principio di diritto enunciato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Restano impregiudicate le questioni relative all'equipollenza delle specializzazioni e alla tempestività delle relative eccezioni.
Norme richiamate
direttiva 75/362/CEE
Ha imposto agli Stati membri di prevedere una remunerazione adeguata per i medici frequentanti scuole di specializzazione.
direttiva 75/363/CEE
È stata richiamata insieme alla direttiva 75/362/CEE come fonte dell'obbligo di remunerazione degli specializzandi.
direttiva 82/76/CEE
Ha modificato le direttive precedenti; il mancato tempestivo recepimento ha generato il diritto al risarcimento del danno per il periodo successivo alla scadenza del termine di trasposizione.
legge 8 agosto 1991, n. 257
È indicata come atto con cui l'Italia ha dato tardiva e parziale attuazione alle direttive comunitarie.
Non è citato espressamente nel testo come norma applicata; non determinabile una specifica interpretazione dalla decisione.
Massime di principio
- Il medico che abbia frequentato una scuola di specializzazione prima della scadenza del termine di recepimento di una direttiva europea sulla remunerazione degli specializzandi non è per ciò solo escluso dal diritto al risarcimento: occorre verificare se la formazione sia proseguita oltre tale data.
- Il danno da tardiva attuazione della direttiva in materia di specializzazione medica è risarcibile per il solo periodo successivo alla scadenza del termine di trasposizione e fino alla conclusione del corso.
- Nel giudizio di legittimità, quando la questione di diritto è stata già chiarita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e recepita dalle Sezioni Unite, la sentenza di merito che vi si discosti va cassata con rinvio per nuova applicazione del principio.
- La eventuale verifica dell'equipollenza tra specializzazioni e di altre eccezioni processuali resta riservata al giudice di merito nel giudizio di rinvio se non già definita in cassazione.
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