Cassazione Civile, Sentenza n. 37751/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Galloni era intervenuto nell'esecuzione promossa da Pezzanera contro il debitore Avarello per ottenere il pagamento di crediti professionali fondati su un decreto ingiuntivo. Il giudice dell'esecuzione lo aveva escluso dal riparto ritenendo tardivo il suo intervento e, nella fase sommaria dell'opposizione, aveva anche ritenuto il titolo esecutivo radicalmente inesistente perché il decreto ingiuntivo era stato richiesto ed emesso dopo il decesso del debitore. Galloni ha proposto opposizione e poi ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, errata valutazione della conoscenza del decesso, nullità della notifica del pignoramento, tempestività e natura privilegiata del suo intervento e violazioni degli artt. 615 e 617 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (i) molte delle censure attengono ad accertamenti di fatto insindacabili in cassazione; (ii) questioni relative alla validità del pignoramento e della notifica sono state proposte tardivamente e, in ogni caso, non rientravano nell'originaria opposizione; (iii) il giudice dell'esecuzione è legittimato nella fase sommaria a revocare, modificare o integrare il provvedimento opposto e aveva correttamente rilevato l'inesistenza giuridica del decreto ingiuntivo emesso dopo la morte del debitore; (iv) l'intervento del Galloni, fondato su un titolo inesistente, non poteva valere a inserirlo nel riparto, né poteva supplirsi con una qualificazione del suo intervento come credito senza titolo in mancanza del previo procedimento ex art. 499 c.p.c.; (v) pertanto il provvedimento di esclusione dal riparto è stato confermato. Condanna alle spese di cassazione a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Termine perentorio per proporre le contestazioni relative agli atti esecutivi: il tribunale ha ritenuto tardive le questioni sollevate da Galloni in merito alla validità del pignoramento, dichiarandole inammissibili per tardività
Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto la valutazione probatoria del giudice del merito adeguata e non sindacabile in questa sede
Riferimento alla data di perfezionamento della notificazione; la Corte ha osservato che anche qualora la notifica fosse successiva al decesso, ciò non avrebbe mutato la conclusione sull'inesistenza giuridica dell'originario titolo esecutivo
Richiamato nella censura relativa alla tempestività e alla natura privilegiata dell'intervento; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dalla preliminare constatazione di inefficacia del titolo esecutivo
Norme relative al riparto e ai privilegi: la Corte ha valutato che, in ogni caso, l'inesistenza del titolo esecutivo impedisce l'ammissione del credito al riparto
Richiamato in merito alla natura di scritture contabili; la Corte ha ritenuto che i documenti prodotti da Galloni non rientravano tra le scritture contabili dell'imprenditore ai fini dell'art. 499 c.p.c.
Procedimento necessario per il riconoscimento dei crediti non fondati su titolo esecutivo: la Corte ha osservato che Galloni non aveva adempiuto a tale procedimento, che è requisito per l'ammissione al riparto come creditore senza titolo
Poteri cautelari e officiosi del giudice dell'esecuzione nella fase sommaria: la Corte ha confermato che il giudice dell'esecuzione può revocare, modificare o integrare i provvedimenti opposti sulla base degli elementi emersi
Richiamato nelle censure del ricorrente insieme all'art. 617; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze relative ai termini e alle modalità dell'opposizione
art. 13, co. 1‑quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Richiamato in ordine ai presupposti processuali per il contributo unificato; la Corte ne dà atto in motivazione
Massime di principio
- Le questioni di nullità o invalidità del pignoramento possono essere rilevate d'ufficio dal giudice dell'esecuzione nella fase sommaria, ma non sono sempre sindacabili dal giudice di merito se non sono state tempestivamente dedotte nell'opposizione.
- Se il titolo esecutivo è stato emesso dopo il decesso del presunto debitore, esso può risultare radicalmente privo di efficacia giuridica e ostare all'ammissione del credito al riparto.
- Non è possibile, in sede di merito, introdurre nuovi motivi di opposizione che avrebbero potuto e dovuto essere proposti anteriormente; le questioni nuove e tardive sono inammissibili salvo che derivino dalle modifiche apportate dal giudice dell'esecuzione al provvedimento opposto.
- L'intervento in un processo esecutivo su base non titolata richiede l'attivazione del procedimento previsto dall'art. 499 c.p.c.: in mancanza di tale procedimento, il creditore senza titolo non può essere ammesso al riparto.
- Il giudice dell'esecuzione, nella fase sommaria, può utilizzare i poteri officiosi per adottare provvedimenti necessari al regolare corso dell'esecuzione, inclusa la revoca o modifica del provvedimento opposto quando emergono fatti o ragioni di diritto rilevanti.
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