Cassazione Civile, Sentenza n. 37671/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Ciliberto Spa ha chiesto la revocazione dell'ordinanza n. 24044/2020 della Corte di Cassazione deducendo errore di fatto: nella CTR l'Ufficio di riscossione aveva impugnato in appello anche quattro cartelle mai notificate e dunque non oggetto del giudizio di primo grado, configurando una "domanda nuova"; la Corte di legittimità, nel dichiarare inammissibile il motivo, non avrebbe rilevato tale introduzione di domanda nuova e avrebbe invece statuìto sulla validità delle notifiche delle quattro cartelle, senza considerare che la materia contesa era stata ampliata in appello. La ricorrente sostiene che tale svista sia un errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato il consolidato indirizzo secondo cui l'errore di fatto revocatorio è un vizio di percezione materiale, immediatamente e oggettivamente rilevabile, decisivo per la decisione e non richiedente indagini ermeneutiche; non può invece consistere in una diversa valutazione delle risultanze o in un errore di giudizio. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la motivazione impugnata si fondi su un ragionamento di diritto (insussistenza di interesse ad impugnare le cartelle non contestate in primo grado) e su una valutazione giuridica dell'interesse della ricorrente: si tratta quindi di un apprezzamento non sindacabile nella revocazione per errore di fatto. Di conseguenza la richiesta di revocazione è stata respinta e non sono state imposte spese (l'Agenzia è rimasta intimata). Inoltre è stato annotato l'ulteriore contributo unificato ai sensi della normativa tributaria richiamata.
Norme richiamate
art. 395 n. 4 cod. proc. civ.
Dispositivo che consente la revocazione per errore di fatto: la Corte interpreta la norma in senso restrittivo, ritenendo revocabile solo un errore di percezione materiale, immediatamente e oggettivamente rilevabile, e non un diverso apprezzamento o valutazione delle risultanze (errore di giudizio)
art. 391-bis cod. proc. civ.
Richiamato per indicare i rimedi esperibili contro le sentenze della Corte di Cassazione; la Corte precisa che l'unico mezzo contro le sue sentenze è la revocazione per errore di fatto nei limiti stabiliti
artt. 57 e 58 d.lgs. n. 546/1992
artt. 57 e 58 d.lgs. n. 546 del 1992
Norme processuali tributarie invocate dalla ricorrente in relazione alla dedotta assunzione di domanda nuova in appello; la Corte ha però ritenuto che il tema non costituisca errore di fatto ma una questione di interesse e valutazione, valutabile ai sensi della giurisprudenza sulla rilevanza dell'interesse a impugnare
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. in l. 176/2020
art. 23 comma 8-bis del d.l. 28/10/2020 n.137 conv. con modificazioni nella l. 18/12/2020 n.176
Richiamata solo in relazione alle modalità della udienza pubblica tenuta (meccanismi straordinari Covid): nessuna incidenza sul merito della revocazione
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n.115/2002 e art.1 comma 17 l. n.228/2012
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n.115/2002 inserito dall'art.1 comma 17 l. n.228/2012
Normativa sul contributo unificato nelle materie tributarie: la Corte dà atto dell'obbligo per il ricorrente del versamento aggiuntivo del contributo unificato in caso di declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 395 n.4 c.p.c.) è uno strumento molto limitato: serve solo per correggere evidenti svista o omissioni materiali immediatamente verificabili dagli atti, non per rivedere apprezzamenti o valutazioni giuridiche.
- Non costituisce errore di fatto la diversa valutazione dell'interesse ad agire o la valutazione del giudice sulla presenza o meno di interesse: tali questioni sono di merito e non revocabili con il rimedio dell'errore di fatto.
- Se in appello una parte introduce questioni o domande che non erano in primo grado, il loro trattamento può essere censurato nei gradi di impugnazione ordinari, ma la revocazione della Cassazione richiede prova documentale incontrovertibile di una svista materiale della Corte, non una diversa interpretazione del diritto processuale o dell'interesse.
- Evitare di inquadrare come "errore di fatto" ciò che è in realtà una controversia interpretativa o valutativa: per la revocazione bisogna mostrare un errore oggettivo, immediatamente riscontrabile negli atti processuali.
- Non usare la revocazione come "quarta sede" di giudizio: la Corte tutela la certezza del giudicato e rifiuta rimedi che mirino a rinnovare il merito anziché correggere un evidente errore materiale.
- Nelle impugnazioni tributarie, verificare tempestivamente e nei gradi ordinari la questione dell'eventuale introduzione di domande nuove in appello; documentare chiaramente la sussistenza di un vizio materiale se si intende proporre revocazione in Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 23 dic 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 37635/2022 del 23/12/2022
- Sentenza civile · 23 dic 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 37682/2022 del 23/12/2022
- Sentenza civile · 23 dic 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 37684/2022 del 23/12/2022
- Sentenza civile · 23 dic 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 37688/2022 del 23/12/2022
- Sentenza civile · 23 dic 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 37689/2022 del 23/12/2022
- Sentenza civile · 23 dic 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 37721/2022 del 23/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →