Cassazione Civile, Sentenza n. 37635/2022 del 23/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'estratto di ruolo relativo a diverse cartelle di pagamento notificate tra il 2006 e il 2016 per presunta nullità delle notifiche (contestata la corretta procedura di notifica, uso errato dell'atto per irreperibilità relativa vs assoluta, mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 60 d.P.R. n. 600/1973). In secondo grado il ricorrente ha altresì dedotto vizi procedurali (mancato potere di rappresentanza dell'avvocato dell'Agenzia), motivazione incoerente della CTR e omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che l'estratto di ruolo non sia impugnabile salvo i casi tassativi introdotti dall'art. 3-bis (art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973) e che nel caso di specie tali condizioni non ricorrevano, con conseguente carenza di interesse ad agire. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale assorbito, le spese compensate e disposta l'annotazione sulle eventuali somme dovute a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 12 comma 4-bis (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021)
L'estratto di ruolo non è impugnabile salvo che il contribuente dimostri un pregiudizio concreto tra quelli tassativamente indicati (pregiudizio per partecipazione ad appalto, blocco di pagamenti da PA, perdita di un beneficio nei rapporti con PA). La Corte ha ritenuto applicabile tale limitazione anche ai processi pendenti e ha escluso l'interesse ad agire del ricorrente.
d.l. n. 146/2021, art. 3-bis (convertito in l. n. 215/2021)
Norma che ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del d.P.R. 602/1973; interpretata come limite sostanziale all'impugnabilità dell'estratto di ruolo, applicabile anche ai procedimenti pendenti.
Cass. SS.UU., sent. n. 26283 del 2022
Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'estratto di ruolo non è atto impugnabile in senso ordinario e che l'interesse ad agire sussiste solo nei casi previsti dall'art. 12, comma 4-bis. La Corte di legittimità ha seguito questo orientamento per dichiarare inammissibile il ricorso.
art. 113 c.p.c. (principio iura novit curia)
Riconosciuto il potere-dovere del giudice di applicare una diversa qualificazione giuridica dei fatti purché i fatti necessari coincidano con quelli allegati dalle parti; la Corte ha richiamato questo principio per delimitare l'ambito di decisione.
art. 112 c.p.c.
Richiama il divieto per il giudice di basare la decisione su fatti non allegati o non contestati dalle parti; è stato richiamato per evidenziare i limiti dell'uso del iura novit curia.
art. 140 e art. 143 c.p.c.; art. 60 d.P.R. n. 600/1973
Norme richiamate dalla CTR e dal ricorrente in relazione alle modalità di notifica in caso di irreperibilità e agli adempimenti da porre in essere; la Corte ha comunque ritenuto che la questione di impugnabilità dell'estratto rimane prevalente.
art. 72-ter d.P.R. n. 602/1973
Norma sul pignoramento di somme da lavoro (citata dal ricorrente come 'beneficio'); la Corte ha escluso che questa previsione rientri tra i 'benefici' rilevanti ai fini dell'art. 12, comma 4-bis, e ha quindi rigettato l'argomentazione del ricorrente.
art. 360 c.p.c.
Richiamato come base per i motivi di ricorso (nullità per difetto di giurisdizione del difensore, motivazione incoerente, omesso esame di fatti decisivi). La Corte ha esaminato tali censure ma ha comunque dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento dell'ulteriore importo previsto.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo è normalmente non impugnabile: il contribuente deve dimostrare tassativamente uno dei pregiudizi espressamente previsti dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973 per avere interesse ad agire.
- Se si contesta la mancata notifica della cartella, la tutela principale resta l'impugnazione dell'atto (cartella o altri atti successivi) quando da essi derivi un pregiudizio concreto; l'impugnazione dell'estratto ha rilevanza solo nei casi previsti dalla norma sopravvenuta.
- Le questioni processuali (es. legittimazione del difensore dell'Amministrazione, omesso esame di fatti) vanno sollevate e documentate tempestivamente; tuttavia tali censure non superano l'ostacolo dell'inammissibilità se manca l'interesse ad agire sostanziale.
- Quando si contestano modalità di notifica (irreperibilità relativa vs assoluta), occorre verificare il rispetto delle norme del codice di procedura civile e degli adempimenti fiscali (art. 140, 143 c.p.c., art. 60 d.P.R. 600/1973); tali vizi possono rendere impugnabili le singole cartelle, ma non automaticamente l'estratto di ruolo.
- Il principio iura novit curia consente al giudice di riclassificare i fatti e applicare norme diverse da quelle invocate dalle parti, purché i fatti decisivi siano stati allegati o contestati; pertanto il contenuto delle deduzioni di parte rimane determinante.
- In giudizi pendenti è necessario tenere conto delle modifiche normative sopravvenute (ius superveniens) che possono incidere sull'ammissibilità e sull'esito del ricorso; va valutata l'applicazione immediata di novità che incidono sui presupposti dell'azione.
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