Cassazione Penale, Ordinanza n. 05759/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno, deducendo due censure entrambe riferite al trattamento sanzionatorio: 1) mancata applicazione di una sanzione sostitutiva; 2) mancata applicazione di una sanzione pecuniaria sostitutiva. La Corte rileva che il primo motivo è una censura generica al corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, il quale ha escluso la sostituzione valorizzando la recidiva reiterata dell'imputato; il secondo motivo è ritenuto manifestamente infondato, perché la prognosi di inadempimento della sanzione era giustificata in ragione dell'allegata indigenza del ricorrente.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La deduzione contro il mancato riconoscimento di una sanzione sostitutiva non può limitarsi a una critica generica al merito, quando il giudice abbia motivato la propria scelta sulla base di elementi discrezionali come la recidiva reiterata.
- La mancata applicazione di una sanzione pecuniaria sostitutiva è legittimamente sorretta da una prognosi di inadempimento, specie se desunta da elementi fattuali come la condizione di indigenza allegata dall'interessato.
- Quando il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, la Corte applica la sanzione processuale della condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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