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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25590/2025 del 18/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Nel precedente giudizio di cassazione, definito con ordinanza di rigetto del ricorso proposto da una società contro due società resistenti, il dispositivo aveva condannato la parte soccombente alla rifusione delle spese di legittimità in favore di una delle società vittoriose, ma senza inserire anche la clausola di distrazione in favore del difensore che si era dichiarato antistatario. Il difensore ha quindi proposto istanza di correzione di errore materiale per ottenere l’integrazione dell’ordinanza, sostenendo che l’omissione della liquidazione in suo favore fosse un mero errore materiale. La Corte, con ordinanza interlocutoria, ha qualificato l’istanza come ricorso ex art. 391-bis c.p.c. e ne ha disposto la notificazione alle altre parti del giudizio di cassazione; il ricorrente non ha però ottemperato a tale ordine. Nonostante ciò, la Corte ha ritenuto possibile procedere d’ufficio alla correzione, in base all’evidenza dell’omissione e secondo l’orientamento più recente, rilevando che l’omessa attribuzione delle spese al difensore antistatario è emendabile ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l’istanza proposta dal difensore per mancata ottemperanza all’ordine di notificazione, ma, convertito il procedimento in correzione d’ufficio per economia processuale, ha comunque corretto l’ordinanza precedente n. 19944/23. Ha disposto l’inserimento, nella parte motiva, dell’inciso relativo all’attribuzione al difensore delle spese per dichiarato anticipo, e, nel dispositivo, dell’inciso che attribuisce le spese anche all’avvocato dichiaratosi antistatario. In sostanza, l’errore materiale è stato emendato nonostante l’inammissibilità dell’istanza, perché la correzione d’ufficio non era preclusa.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La correzione degli errori materiali della decisione di cassazione può essere chiesta con ricorso ai sensi di questa norma; il procedimento ad istanza di parte richiede il corretto coinvolgimento/notifica alle parti interessate. La Corte afferma inoltre che la correzione può comunque essere effettuata d'ufficio quando l'errore sia immediatamente percepibile.

  • artt. 365 e ss. c.p.c.

    L'art. 391-bis richiama le forme del ricorso per cassazione previste dagli artt. 365 e seguenti, con conseguente necessità di notificazione alle controparti del giudizio definito dalla decisione da correggere.

Massime di principio

  • L'istanza di correzione di errore materiale proposta avverso un provvedimento della Corte di cassazione, quando qualificabile come ricorso, deve essere notificata a tutte le parti del giudizio nel quale l'errore si è formato; la mancata notificazione comporta l'inammissibilità dell'istanza.
  • L'omessa liquidazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario integra un errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
  • L'inammissibilità del ricorso per correzione non impedisce alla Corte, quando l'errore risulti immediatamente evidente, di procedere d'ufficio alla correzione del provvedimento.
  • Quando la correzione riguarda la distrazione delle spese, sono coinvolti sia la parte soccombente nel precedente giudizio sia il difensore che ha esercitato il ministero; entrambi devono essere messi in condizione di partecipare al procedimento ad istanza di parte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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