Cassazione Penale, Ordinanza n. 05074/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il primo motivo manifestamente infondato o comunque già scrutinato in sede di merito e il secondo motivo non deducibile in cassazione per difetto di devoluzione in appello e per genericità. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per evasione. Con il primo motivo ha dedotto l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che l'offesa dovesse essere ritenuta tenue. La Corte ha rilevato che tale censura era già stata esaminata e disattesa in appello con motivazione logica e immune da vizi, valorizzando le modalità del fatto e l'assenza di una giustificazione dell'allontanamento. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, ma la Corte ha osservato che tale questione non era stata devoluta con l'atto di appello e che, comunque, il motivo era generico perché non indicava elementi concreti a sostegno del beneficio richiesto.
Norme richiamate
indicato come reato per cui vi era stata condanna in appello, ossia evasione.
richiamato come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenuta non applicabile in base alle modalità della condotta e alla mancanza di giustificazione dell'allontanamento.
non citato espressamente nel testo fornito.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice di merito valorizzi in modo non illogico le concrete modalità della condotta e l'assenza di giustificazioni dell'azione contestata.
- In sede di legittimità non sono scrutinabili censure sul trattamento sanzionatorio che non siano state previamente dedotte con l'atto di appello, salvo che emergano profili già devoluti o errori rilevabili d'ufficio.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e contenere l'indicazione degli elementi fattuali e giuridici idonei a sostenere la richiesta formulata; la mera allegazione generica non è sufficiente.
- La riproposizione in cassazione di una doglianza già adeguatamente esaminata e motivatamente respinta in appello non è idonea a scalfire la decisione di merito se la motivazione impugnata è logica e priva di vizi manifesti.
Come è indicizzato
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