Cassazione Penale, Ordinanza n. 09385/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello che, ex art. 599-bis c.p.p., aveva accolto un concordato tra le parti riducendo la pena inflitta dal Tribunale. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. per erronea qualificazione giuridica del fatto: sostiene che mancherebbero gli elementi oggettivo e soggettivo della rapina impropria, perché la sottrazione del bene sarebbe avvenuta senza contestuale violenza o minaccia e la successiva violenza costituirebbe una reazione autonoma, separata dalla sottrazione; lamenta inoltre che la Corte territoriale non avrebbe svolto un adeguato controllo sulla corretta qualificazione del fatto. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. per asserita illegalità della pena: contesta la pena base superiore al minimo edittale, l'aumento per continuazione ritenuto sproporzionato e non motivato, e invoca la giovane età, l'assenza di precedenti e il comportamento processuale leale, sostenendo che la pena sarebbe contraria ai criteri di proporzionalità e finalità rieducativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che, in caso di sentenza resa all'esito di concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., non è proponibile in cassazione una censura sulla qualificazione giuridica del fatto, perché l'accordo sulle questioni concordate comporta rinuncia a dedurre nel giudizio di legittimità doglianze diverse, salvo il caso di pena illegale. Ha poi ritenuto non consentito il secondo motivo, osservando che nel concordato il controllo del giudice di appello è limitato alla legalità della pena e non alla sua congruità o proporzione; nel caso concreto, la pena concordata rientrava nella cornice edittale del reato ascritto, sicché non era ravvisabile alcuna illegalità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello presuppone un accordo delle parti che limita il successivo sindacato di legittimità; il giudice di appello può solo accogliere o rigettare la richiesta e, se l'accoglie, verificare la legalità della pena.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
È la norma invocata per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione, ma il ricorso è stato reputato inammissibile perché diretto a contestare profili non deducibili nel caso di concordato, salvo la pena illegale.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove ravvisata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Richiamato dalla giurisprudenza citata come precedente assetto normativo del concordato sui motivi di appello, il cui principio resta applicabile alla disciplina attuale dell'art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza resa a seguito di concordato sui motivi di appello, l'accordo tra le parti preclude la deduzione di censure diverse da quelle compatibili con il negozio processuale, anche se attinenti a questioni rilevabili d'ufficio, salvo il controllo sulla legalità della pena.
- La contestazione della qualificazione giuridica del fatto non è proponibile in cassazione quando deriva da una sentenza di concordato sui motivi di appello, perché su tale punto opera la rinuncia implicita delle parti connessa all'accordo.
- Nel concordato ex art. 599-bis c.p.p. il controllo del giudice di appello sulla pena è limitato alla verifica della sua legalità, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione di congruità o proporzionalità a quella concordata dalle parti.
- Una pena è censurabile in cassazione solo se illegale, cioè fuori dai limiti edittali o comunque contraria a un precetto normativo vincolante; non sono invece deducibili mere doglianze sulla sua severità, sulla dosimetria o sull'insufficiente considerazione di elementi soggettivi favorevoli, quando la pena sia stata validamente concordata e rientri nella cornice legale.
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