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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36707/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché proposto personalmente dall’imputato anziché da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ritenendo che non fosse esente da colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Decisione adottata il 24 settembre 2026.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte di appello di Perugia. La Corte ha rilevato che il ricorso non era stato presentato da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dall’art. 613, comma 1, c.p.p.; il testo non specifica né il reato contestato né gli ulteriori motivi di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    il ricorso risulta proposto personalmente dall’imputato e non da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., sicché è inammissibile

    Il ricorso per cassazione dell’imputato deve essere proposto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale determina l’inammissibilità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    la declaratoria di inammissibilità va adottata ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    La Corte applica questa disposizione per dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall’imputato, anziché da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, è inammissibile ai sensi dell’art. 613, comma 1, c.p.p.
  • Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando la causa di inammissibilità è a lui imputabile per colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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