Cassazione Penale, Sentenza n. 8329/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/10/2023 che aveva annullato il sequestro preventivo di €397.322,82 disposto dal GIP di Caltagirone come provento di truffa ai danni dello Stato. Il Tribunale di Catania aveva ricondotto i fatti all'illecito amministrativo previsto dall'art. 316-ter, comma 2, ritenendo che le singole indebite erogazioni non superassero la soglia di punibilità e quindi fosse assente il fumus del reato di truffa. Il Procuratore contestava la riclassificazione, sostenendo che la condotta (simulazione di acquisti, emissione di false fatture, false attestazioni sulla piattaforma, monetizzazione dei buoni tramite accordi con i titolari delle carte, uso dell'esercizio come schermo) costituiva un complesso artificio e raggiro idoneo a integrare il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis), e comunque che molte erogazioni singole superavano la soglia di €3.999,96.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Catania per nuovo giudizio. La Corte ha richiamato i principi delle Sezioni Unite (cfr. sent. "Carchivi" e successiva giurisprudenza) affermando che la distinzione tra art. 640-bis e art. 316-ter va fatta caso per caso e che l'art. 316-ter ha carattere residuale. Nel caso concreto la Corte ha rilevato che il Tribunale di Catania non ha valutato nel loro insieme le molteplici condotte decettive e il contesto sistematico (accordi per la monetizzazione, accessi alla piattaforma con i titolari delle carte, false fatture, uso dell'esercizio come schermo) idonee a costituire artifici e raggiri e ad indurre in errore l'ente erogatore, sicché la qualificazione in termini di reato amministrativo risultava erronea. Inoltre la Corte ha osservato che, anche considerando la tesi del riequilibrio per singola erogazione, diverse erogazioni risultavano superiori alla soglia di €3.999,96 e quindi avrebbero comunque potuto integrare il primo comma dell'art. 316-ter o essere valutate nel loro complesso ai fini della truffa. Il processo è così rinviato al Tribunale perché valuti nuovamente la qualificazione giuridica e la domanda cautelare.
Norme richiamate
salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis cod. pen.
Norma di carattere residuale che punisce dichiarazioni mendaci o uso di documenti falsi quando l'erogazione non dipende da una falsa rappresentazione dei presupposti dell'ente erogatore; va applicata caso per caso e solo quando mancano artifici e raggiri idonei a integrare la truffa
Reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: si configura quando artifici e raggiri inducono in errore l'ente erogatore determinandone l'erogazione; la valutazione deve considerare il contesto e la complessiva attività decettiva
DPCM 15/09/2016 n.187, artt. 7-9
Disciplina la procedura di fruizione del "bonus cultura" e individua fasi distinte (utilizzo della carta sulla piattaforma, riscontro da parte di CONSAP degli elementi fatturati, controllo in fase di liquidazione), che rendono la procedura complessa e non meramente formale, con attività di riscontro dei dati rilevanti ai fini della valutazione dell'induzione in errore
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. "Carchivi" e sentenze successive)
Principi guida: distinzione tra 316-ter e truffa va fatta caso per caso; 316-ter ha natura residuale; l'eventuale mancanza di controlli dell'ente non esclude la truffa se esistono artifici e raggiri che hanno procurato l'erogazione
Massime di principio
- La distinzione tra art. 640-bis e art. 316-ter richiede valutazione caso per caso: se esistono artifici e raggiri sistematici che hanno indotto l'ente erogatore in errore, la fattispecie corretta è la truffa (640-bis); 316-ter resta applicabile solo in presenza di mera dichiarazione mendace senza inganni complessi
- Nelle erogazioni pubbliche erogate tramite procedure a più fasi (piattaforme, riscontri contabili, liquidazione successiva) va analizzata la concreta modalità di svolgimento: la presenza di controlli non esclude automaticamente la truffa se gli artifici hanno effettivamente prodotto l'erogazione
- Il giudizio sulla soglia di punibilità (es. €3.999,96) può richiedere sia l'esame delle singole erogazioni sia la valutazione della loro sommatoria/strutturazione sistemica: il frazionamento artificioso non esclude di per sé la rilevanza penale
- Per misure cautelari (sequestro) il giudice deve considerare l'insieme delle condotte indiziarie: un quadro consistente di artifici e accordi per la monetizzazione giustifica il mantenimento della misura cautelare a tutela della prova e della restituzione delle somme
- La mera inattendibilità o negligenza dell'ente erogatore non esclude la responsabilità penale dell'autore della condotta: la rilevanza penale si fonda sull'idoneità degli artifici ad ottenere l'erogazione, non sulla diligenza della pubblica amministrazione
- In fase difensiva, è cruciale documentare l'assenza di un sistema fraudolento globale o dimostrare che l'azione si è limitata a dichiarazioni formali prive di inganno concreto per ottenere la riqualificazione ex art. 316-ter
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8306/2024 del 27/02/2024
- Sentenza penale · 27 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8307/2024 del 27/02/2024
- Sentenza penale · 27 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8310/2024 del 27/02/2024
- Sentenza penale · 27 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8311/2024 del 27/02/2024
- Sentenza penale · 27 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8313/2024 del 27/02/2024
- Sentenza penale · 27 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8314/2024 del 27/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →