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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23757/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La difesa dell'imputata ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per più episodi di resistenza a pubblico ufficiale e per lesioni personali. Nel ricorso si sono dedotti due motivi: (1) con riferimento ai fatti di resistenza, si è contestata la valutazione dell'elemento soggettivo, assumendo che la ricorrente, vedendo il componente della polizia municipale mettere mano alla fondina, avrebbe agito per paura e non con dolo; (2) con riferimento al capo sulle lesioni, si è censurata la sussistenza del dolo, ritenendo illogica la conclusione dei giudici di merito circa la volontà di cagionare un danno all'operante quando l'imputata ha chiuso il finestrino dell'auto, comprimendo il braccio dell'agente inserito nell'abitacolo nel tentativo di prendere le chiavi del veicolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su doglianze manifestamente infondate. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile poiché il fatto posto a base della censura, ossia il gesto dell'operante sulla fondina, non risultava accertato nella motivazione di merito ma era stato solo riferito dall'imputata nelle proprie spontanee dichiarazioni, senza riscontri probatori ulteriori. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva logicamente desunto il dolo, quantomeno eventuale, dalla dinamica della condotta: l'imputata aveva azionato la chiusura elettrica del finestrino mentre il braccio dell'agente era all'interno dell'auto, persistendo nell'azione fino a provocare le lesioni, così accettando il rischio dell'evento lesivo. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito fondare la censura su un fatto storico che non trovi riscontro nella ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito e che sia stato evocato solo dalla parte senza ulteriori conferme probatorie.
  • La deduzione di un vizio sull'elemento soggettivo è infondata quando la motivazione di merito ricostruisce in modo coerente la dinamica del fatto e consente di desumere il dolo, anche nella forma eventuale, dalla consapevole accettazione del rischio dell'evento.
  • La configurabilità del dolo eventuale può essere affermata quando l'agente, pur non volendo direttamente l'evento lesivo, prosegua la propria condotta nonostante la concreta previsione della possibile verificazione dell'offesa.
  • In sede di cassazione non può essere sovrapposta alla valutazione di merito una diversa lettura del compendio probatorio se la motivazione impugnata è logicamente coerente e priva di manifeste illogicità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeLesioni
RamiProcesso penaleReati contro la PADelitti contro la persona
IstitutiDolo eventuale

Testo integrale

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